Un fondo pensione transfrontaliero, non residente in Italia e senza stabile organizzazione, istituito su iniziativa della Commissione europea, che opera a livello cross-border raccogliendo adesioni su base collettiva anche in Italia, non dovrà applicare l’imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto di gestione (articolo 17 del Dlgs n. 252/2005), né dovrà effettuare alcuna ritenuta sulle somme da erogare agli iscritti italiani. Questi, invece, sono tenuti a indicare la cifra ricevuta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui l’hanno percepita. Sono, in sintesi, i chiarimenti contenuti nella risposta dell’Agenzia n. 794 del 29 novembre 2021.
L’istante si ritiene equiparabile a un fondo pensione negoziale italiano e opera in regime di contribuzione definita, come la maggioranza dei fondi pensione italiani istituiti in base al Dlgs n. 252/2005. Per 1’esercizio della propria attività in Italia si avvale di una società che offre servizi amministrativi in outsourcing per il mercato previdenziale, assicurativo e finanziario. La società è gestore amministrativo di oltre 200 fondi pensione italiani e fornisce servizi amministrativi a fondi transfrontalieri similari. Con l’interpello in esame l’istante chiede se le adesioni italiane sono soggette a imposta e se può operare come sostituto in relazione alle prestazioni che dovrà erogare agli aderenti italiani.
L’Agenzia ricorda che le forme pensionistiche complementari comunitarie (detti anche fondi transfrontalieri, o paneuropei o Iorp) sono disciplinate nell’ordinamento interno dall’articolo 15-ter del Dlgs n. 252/2005. Tale disposizione prevede, per ciò che riguarda l’interpello in esame, che alle forme pensionistiche comunitarie si applichi la stessa disciplina prevista dal Dlgs n. 252/2005 “limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni” in materia di “destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione…..”.
Relativamente al primo quesito, considerando che fra le norme espressamente richiamate come applicabili ai fondi in esame non figura quella sul regime tributario delle forme pensionistiche complementari (articolo 17 del Dlgs n. 252/2005), l’Agenzia ritiene che l’istante non sia tenuto a versare l’imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta per i fondi pensione istituiti in Italia.
Riguardo al secondo quesito l’Agenzia ricorda che le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, pur rientrando fra i sostituti d’imposta ne sono oggettivamente esclusi sulla base del principio della potestà tributaria dello Stato. Tale principio, come chiarito anche nella risposta n. 449/2021 implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non riveste il ruolo di sostituto d’imposta.
In conclusione, il fondo istante non è tenuto ad effettuare alcuna ritenuta sulle somme erogate agli italiani a seguito delle adesioni, mentre questi ultimi sono tenuti a indicarle nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui hanno percepito le somme.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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