I conferimenti in denaro e l’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo eseguiti dalla controllante istante nei confronti di due società controllate, una residente in Austria l’altra nel Regno Unito, non rappresentano una duplicazione dell’agevolazione Ace in quanto non vi sono stati conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
Via libera, quindi, all’istanza di disapplicazione delle misure antielusive contenute nell’articolo 10, comma 2 del Dm del 3 agosto 2017, con valenza annuale e per il periodo d’imposta 2018. È la sintesi della risposta n. 250 del 10 maggio 2022 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante, una società che svolge attività di stampaggio e assemblaggio di componenti, chiede il riconoscimento del beneficio “Ace” con riferimento al periodo d’imposta 2018. Nel dettaglio, fa sapere che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2010, ha registrato un incremento lordo del capitale proprio derivante dal solo accantonamento a riserva disponibile dell’utile generato negli esercizi rilevanti ai fini Ace, al 31 dicembre 2018 è titolare di una partecipazione totalitaria in una società residente in Austria e del 60% del capitale di una società del Regno unito, dal 2011 al 2018 ha incrementato la consistenza dei finanziamenti delle due controllate e ha effettuato conferimenti, tali incrementi comporterebbero una sterilizzazione della base Ace ai sensi dell’articolo 10 comma 2 e comma 3 lettera c) del dm 3 agosto 2017. Le società inoltre non possiedono società partecipate o stabili organizzazioni in territorio italiano e non hanno effettuato conferimenti, finanziamenti, pagamenti di corrispettivi per acquisti di partecipazioni, aziende o rami di azienda in società residenti appartenenti al gruppo.
L’istante infine fa presente che nel corso degli esercizi che vanno dal 2011 al 2018 non ha ricevuto alcun conferimento di denaro, né finanziamenti, nè corrispettivi per cessioni di partecipazioni ad altre società del gruppo.
La società istante ritiene di trovarsi in una delle oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione della disposizione antielusiva di cui all’articolo 10, comma 2 e 3 lettera c) del Nuovo decreto Ace, in quanto i conferimenti effettuati e gli incrementi dei crediti di finanziamento infragruppo al 31/12/2018, rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2010, non hanno comportato alcuna duplicazione del beneficio.
L’Aiuto alla crescita economica (Ace) è una misura agevolativa introdotta per la prima volta nel 2011 (Dl n. 201/2011) per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e quindi del sistema produttivo italiano. La norma prevede la detassazione di una parte del reddito imponibile in misura proporzionale agli incrementi del patrimonio netto, al fine di bilanciare il trattamento tra le imprese che si finanziano con prestiti e le imprese che utilizzano capitale proprio. L’Ace quindi intende incentivare i soci a capitalizzare la propria società conferendo denaro o rinunciando alla distribuzione degli utili. le disposizioni di attuazione sono state emanate con il decreto del Mef del 14 marzo del 2012, poi sostituito con il decreto del Mef del 3 agosto 2017 (nuovo Decreto Ace).
Quest’ultimo decreto, ricorda l’Agenzia, ha operato una revisione della disciplina dettando, all’articolo 10, alcune disposizioni di carattere antielusivo finalizzare a evitare gli effetti moltiplicativi del beneficio, in particolare nell’ambito dei gruppi societari.
Nel caso in esame, nel presupposto che le informazioni fornite siano vere, considerando che l’istante non ha ricevuto conferimenti o finanziamenti, né corrispettivi per cessioni di partecipazioni, l’Agenzia esclude che possa sussistere quell’effetto duplicativo che la norma antielusiva vuole ostacolare. L’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva prevista dal nuovo decreto Ace per i conferimenti in denaro e per l’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo (articolo 10, comma 2 e 3 del Dm 3 agosto 2017) può essere accolta.
La misura disapplicativa ha valenza annuale ed è riferita esclusivamente alla fattispecie rappresentata per il periodo d’imposta 2018.
fonte fiscooggi.it