Con la pronuncia n. 32804 del 9 novembre 2021, la Corte di cassazione ha affermato un principio, in ambito civilistico, che fa il paio con l’orientamento adottato in ambito tributario, esprimendosi in merito a di una controversia, in cui un erede lamentava il mancato riconoscimento della propria quota di legittima.
La Corte, diversamente da quanto affermato dai giudici di secondo grado, ha precisato che nella riunione fittizia (ex articolo 566 cc), si applica una regola che abbraccia anche la ricostruzione dell’attivo: sono inclusi nella massa attiva e passiva solo diritti e obblighi aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario.
Con riferimento alla fideiussione e ai debiti solidali, in genere, opera una regola analoga a quella valida per i debiti sottoposti a condizione sospensiva: si escludono dal passivo, salve le opportune correzioni, qualora la condizione si verifichi.
La Corte riporta un orientamento dottrinario per cui, nel conflitto di interessi tra onorati testamentari o donatari, non si deve arrecare agli uni un danno certo e immediato per risparmiare agli altri un danno eventuale.
In contrasto con tali principi, i giudici di secondo grado, osserva la Corte di cassazione, hanno detratto “a priori” l’importo della fideiussione prestata dal defunto, ritenendo circostanza irrilevante il fatto che il conto corrente del debitore principale, cui ineriva la garanzia, fosse stato chiuso in epoca precedente all’apertura della successione. Pertanto, il debito da fideiussione è stato detratto dall’attivo, non solo in assenza di prova della attualità del depauperamento del patrimonio ereditario, ma senza tenere conto di un fatto idoneo, almeno in astratto, a escludere l’operatività della garanzia.
A tal proposito, i giudici di secondo grado hanno limitato l’analisi al rilievo, ritenuto dalla Cassazione non decisivo, che né l’appellante principale né quello incidentale hanno dedotto l’estinzione per prescrizione del debito in questione.
Sono state, pertanto, sovrapposte nell’analisi due nozioni diverse, in quanto la vigenza di una garanzia non significa necessariamente attualità del debito.
Nel medesimo equivoco è incorsa la controricorrente, nel momento in cui ha sottolineato che la morte del fideiussore non comporta l’estinzione della garanzia.
Difatti, la vigenza di una garanzia fideiussoria, nonostante la morte di un garante, non giustifica di per sé la deduzione attuale dell’attivo ereditario ai fini della riunione fittizia. A tali effetti, non solo si richiede quale ovvio presupposto che l’obbligazione garantita non sia stata estinta, ma occorre la dimostrazione dell’insolvibilità del debitore garantito o dell’impossibilità di esercitare l’azione di regresso.
La Corte di cassazione ha, quindi, concluso nel senso che nella formazione della massa ereditaria (articolo 556 cc), si detrae, dal valore dei beni compresi nel relictum, solo quello dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito inizialmente non detratto, sia venuto a esistenza in un secondo momento. Pertanto, il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso.
Analogamente, la Corte ha precisato, in materia tributaria, che i soli debiti ereditari deducibili sono quelli liquidi ed esigibili.
Da ciò deriva, che le eventuali fideiussioni prestate dal de cuius non costituiscono passività deducibili, salvo che al momento della apertura della successione sussista l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso, con il conseguente effettivo depauperamento dell’attivo ereditario.
Sulla base di tale orientamento, la Corte di legittimità ha precisato che la disciplina civilistica consente al fideiussore di sperimentare, nei casi previsti dall’articolo 1953 cc, l’azione di rilievo, prima del pagamento, e, se costretto all’adempimento, l’azione di regresso con surrogazione di tutti i diritti del creditore originario nei confronti del debitore principale e degli altri eventuali fideiussori coobbligati solidali (ex articoli 1949 e 1950 cc): la fideiussione prestata dal de cuius costituisce una passività ereditaria solo quando, al momento della apertura della successione, sussistono l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare il regresso.
Con riferimento alle imposte di successione e donazione, affinché una passività sia deducibile, nel richiedere che il debito sia esistente alla data di apertura della successione, l’orientamento della Corte di cassazione postula che tale debito debba avere i caratteri della attualità e determinatezza dell’ammontare, essendo configurabile un effettivo depauperamento dell’attivo ereditario solo in questo caso.
Pertanto, non risulta deducibile dall’attivo ereditario, ai fini dell’imposta di successione, un debito che non sia certo e liquido.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.