Ammissibile la conversione in cassa integrazione con causale Covid-19 dei periodi di ferie, già programmati e concessi, ai propri lavoratori dipendenti. Tale facoltà è ammessa esclusivamente in caso di sospensione totale dell’attività per cause attinenti l’emergenza sanitaria in corso.
A specificarlo è l’INL, con la nota n. 1799 del 23 novembre 2021, fornendo il proprio parere sulla condotta di un’azienda che nel mese di agosto avrebbe unilateralmente tramutato la terza settimana di ferie già concesse in CIGO con causale Covid-19.
retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
In forza del citato art. 2109 c.c. si evince il riconoscimento in capo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, di una facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla.
Sempreché sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito ex art. 36, co. 3 Cost., risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione.
Nello specifico, costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una “sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione”.
Nello specifico, in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.
L’esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infraannuali in corso di maturazione, può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva; diversamente avviene nell’ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, sebbene in misura ridotta.
Infine, l’INL precisa che la mancata comunicazione preventiva della trasformazione in CIGO del periodo di ferie già autorizzato, in violazione dell’art. 2109, non è assistita da sanzione; né in tal caso è possibile il ricorso al potere di disposizione considerato che, risultando inalterato il plafond di ferie maturate dai lavoratori (fruibili al termine della CIG), non c’è danno alla cui “riparazione” dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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