Pausa estiva per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria. Lo stabilisce l’articolo 1 della legge n. 742/1969, secondo il quale i termini di natura processuale sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. A questa si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
Sospensione dei termini processuali
La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.
In primo luogo, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato – articolo 21 del Dlgs n. 546/1992).
Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre).
Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 26 luglio, il termine per proporre ricorso scade il 25 ottobre).
Durante la pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri:
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso – articolo 22 del Dlgs n. 546/1992)
- il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso – articolo 23 del Dlgs n. 546/1992)
- i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza – articolo 51 e articolo 38, comma 3, del Dlgs n.546/1992)
- i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione – articolo 32 del Dlgs n. 546/1992). In questo caso, naturalmente, il computo va effettuato a ritroso.
La sosta “agostana” riguarda anche i termini operanti nell’ambito del reclamo/mediazione (in particolare, il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la procedura).
La sospensione, invece, non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e le fasi cautelari del processo.
Sospensione di adempimenti e versamenti
Oltre alla sospensione dei termini processuali, durante l’estate scatta un periodo “feriale” anche per le scadenze tributarie.
Infatti, gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006). Quest’anno, peraltro, il 20 agosto è sabato, quindi l’ultimo giorno utile diventa il 22.
fonte fiscooggi.it