Con la circolare n. 26, siglata oggi 13 luglio 2022 dal direttore Ruffini, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle molte modifiche normative che hanno interessato l’ “esterometro”, cioè la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, dall’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’adempimento, alle regole di compilazione dei file da trasmettere e alla conservazione dei documenti.
La trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (l’ “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022, riguarda i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Sono esentate dall’obbligo, inoltre, le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, non superiori a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente, ai fini Iva, in Italia.
Calendario delle trasmissioni
La trasmissione telematica deve essere effettuata ogni tre mesi ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati vengono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi).
Sempre con riferimento alle stesse operazioni, la circolare n. 26/2022 precisa che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per ciò che concerne, invece, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, questa deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Conservazione
Se il soggetto residente, o stabilito in Italia, emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso Sdi, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, la fattura va conservata in modalità elettronica.
Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite Sdi o non è stata emessa bolletta doganale, va utilizzato il codice convenzionale “XXXXXXX” e il codice paese del cessionario/committente diverso da IT.
In questo caso, il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da Sdi al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente. Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l’autofatturazione avvenga solo tramite Sdi, utilizzando i relativi codici, vi è obbligo di conservazione elettronica, che diventa solo una possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra Sdi.
L’integrazione via Sdi delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri, per mezzo di altro canale, non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica o elettronica).
Va ricordato che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via Sdi, i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.
A chi si applica
La circolare odierna, pur valutando che l’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015, non contiene una espressa indicazione sull’ambito soggettivo di applicazione, precisa che la trasmissione deve avere a oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori ma solo se il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
Ciò in quanto la ratio dell’adempimento non è più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva, effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera’.
fonte fiscooggi.it