E’ ancora da eseguire la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro).
Il 31 gennaio 2022 è il termine per la scadenza relativa ai dati del IV trimestre 2021.
L’adempimento va effettuato per il primo semestre del 2022; dal 1° luglio, infatti, l’esterometro vine abolito.
Vista l’impossibilità per il Fisco nazionale di tracciare le operazioni svolte da soggetti italiani con controparti di altri paesi, è stato istituito – Dlgs. n. 127/2015 – l’obbligo di comunicare telematicamente i dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi transfrontaliere, ossia quelle effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (esterometro).
Quanto al tracciato ed alle regole di compilazione, il riferimento è il provvedimento agenziale del 30 aprile 2018. I dati da indicare sono:
– identificativi del cedente/prestatore;
– identificativi del cessionario/committente;
– data del documento comprovante l’operazione;
– data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
– numero del documento;
– base imponibile;
– aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).
Inoltre, il provvedimento distingue due diverse modalità, alternative, per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:
– modalità standard, che prevede l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
– modalità alternativa che prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio.
Il sistema descritto dovrà essere seguito fino a giugno 2022, visto che dal 1° luglio l’esterometro sarà abolito.
Pertanto, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata ancora nelle seguenti date:
– 31 gennaio 2022 per le operazioni relative al quarto trimestre 2021;
– 2 maggio 2022 per le operazioni relative al primo trimestre 2022;
– 22 agosto 2022 per le operazioni relative al secondo trimestre 2022.
In presenza di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
La modifica è stata attuata dalla Legge n. 178/2020 che ha rivisto la precedente modalità di comunicazione; è poi intervenuto il Dl Fisco/Lavoro che spostato la data del 1° gennaio 2022 con quella del 1° luglio 2022.
Dunque, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, attualmente in uso per le fatture elettroniche.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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