Va richiesto entro il 10 dicembre prossimo l’esonero contributivo previsto dall’art. 43 Decreto sostegni bis n. 73 2021 per i settori del turismo e terme, commercio, cultura e spettacolo , che hanno sofferto maggiormente le conseguenze dell’emergenza connessa al COVID 19 . Lo comunica l’INps con la nuova circolare n.169 dell’11 novembre , che fa seguito alla precedente con le prime istruzioni
Vediamo nei paragrafi seguenti i principali dettagli su beneficiari dello sgravio, la misura , le condizioni e la cumulabilità dell’esonero con altre agevolazioni contributive.
Riguardo le modalità per la domanda e per la compilazione dei relativi flussi Unimens l’istituto annuncia che saranno fornite in un messaggio successivo.
E’ previsto in particolare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fruibile dal 26 maggio 2021 il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”. La circolare specifica tutte le contribuzioni aggiuntive esluse dall’esonero e le modalità di applicazione , specificando tra l’altro che :
– CASSA INTEGRAZIONE La misura si applica anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da COVID-19, in quanto non è alternativa alla fruizione della Cassa COVID e non ha natura di incentivo all’assunzione;
– CESSIONE DI AZIENDA E FUSIONE : nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero resta in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario.In tal caso, pertanto, il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione. Diversamente nei casi di fusione lo sgravio potra essere utilizzato dalla nuova aziienda.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato :
1) al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
2) a specifiche condiizioni poste dal dl 73 2021, come il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021. Si sottolinea che il divieto opera fino alla suddetta data anche nelle ipotesi in cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente e con riferimento all’intera matricola aziendale;
3) al rispetto della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020], recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”(c.d. Temporary Framework).
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi vigenti, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Ad esempio, l’esonero non risulta cumulabile:
– con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
– per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “Iolavoro”;
– per i lavoratori assunti con il contratto di rioccupazione (art 41 dl 73 2021) con esonero totale per sei mesi
Ulteriori specificazioni per la cumulabilità della decontribuzione sono forniti al paragrafo 6 della circolare.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.