Non deve pagare l’acconto Iva 2021 il gruppo costituito il 1° gennaio di quest’anno. Come tutti i neo-soggetti passivi, infatti, è esentato dall’adempimento nel primo anno di operatività non potendo, tra l’altro, calcolare il quantum sulla base del parametro “storico”. Negli anni successivi, metodo “storico” a prescindere dalle modifiche al perimetro dei soggetti che formano la compagine.
Il chiarimento fornito dall’amministrazione finanziaria con la risposta n. 859 del 23 dicembre 2021 risolve i dubbi di una società che guida un gruppo Iva costituito con efficacia dal 1° gennaio 2021.
L’istante, in qualità di suo rappresentante, assolve tutti gli obblighi fiscali della compagine. Il gruppo liquida l’Iva con periodicità mensile eccetto che per due società per le quali l’istante si è avvalso della facoltà di liquidare trimestralmente l’imposta come previsto dall’articolo 4 del Dm n. 370/2000 per i contribuenti che prestano servizi speciali (smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati e il servizio di fognatura e depurazione).
La capogruppo effettua i versamenti relativi alle liquidazioni periodiche e alla dichiarazione annuale della compagine compreso l’acconto dell’imposta dovuta per l’ultimo mese o trimestre di ciascun anno. L’anticipo Iva, in particolare, deve arrivare all’erario entro il 27 dicembre di ciascun anno ed è pari all’88% del versamento che il contribuente ha effettuato o avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’ultimo trimestre dell’anno precedente (metodo “storico”), oppure, se più conveniente, di quello da effettuare per lo stesso mese/trimestre dell’anno in corso (metodo “previsionale”).
In alternativa è percorribile il metodo “effettivo” basato, in pratica, sulle operazioni effettuate e registrate al 20 di dicembre, in tal caso l’acconto è pari al 100% dell’Iva determinata per quel mese.
Inoltre, gli operatori di determinate attività (tra cui lo smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati e il servizio di fognatura e depurazione, come alcune delle società del gruppo in esame) possono applicare il metodo “speciale”, secondo cui se nell’anno solare precedente è stato versato più di due milioni di euro di Iva, l’acconto diventa pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso.
Con la circolare n. 52/1991 il ministero delle Finanze ha chiarito però che l’acconto non è dovuto dai contribuenti (trimestrali o mensili) che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno o nel caso in cui venga a mancare uno dei due parametri necessari per calcolare l’acconto ovvero quello storico o quello previsionale.
L’istante, alla luce della disciplina che regola il gruppo Iva, assegnandogli una soggettività autonoma, e considerati i motivi di esclusione sopra citati, ritiene che al gruppo Iva neocostituito manchi, al suo primo anno di operatività, uno dei parametri di commisurazione dell’acconto, ovvero il dato storico. Pertanto, ritiene che per l’anno della sua costituzione, non è tenuto a versare l’acconto Iva, come accade per tutti i “nuovi” soggetti Iva che iniziano la propria attività nel corso di un determinato anno.
L’istante ritiene, inoltre, che per i successivi anni dovrà applicare il metodo “storico” sulla base esclusivamente del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato dal gruppo stesso nel mese di dicembre dell’anno precedente (per la determinazione dell’acconto dovuto sulle attività a liquidazione mensile), senza tener conto di eventuali rettifiche a fronte di eventuali nuovi ingressi o uscite dalla compagine intervenute nell’anno in cui l’acconto è dovuto.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che il gruppo Iva è regolato dal Titolo V-bis del decreto Iva mentre le disposizioni attuative sono contenute nel Dm 6 aprile 2018. In breve, la disciplina di riferimento prevede che, su opzione, i contribuenti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter decreto Iva), possono diventare un unico soggetto passivo, denominato, appunto “gruppo Iva”. Gli aderenti alla compagine perdono la loro autonoma soggettività, mentre l’assume il gruppo che ha una sua partita Iva ed è tenuto quindi all’osservanza della relativa disciplina. Il gruppo, molto sinteticamente, è titolare degli stessi diritti e obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo Iva, con posizioni creditorie e debitorie indipendenti rispetto a quelle delle società che lo compongono.
Ne consegue che il gruppo, come qualsiasi neo-soggetto Iva, non sia tenuto al pagamento dell’acconto con scadenza 27 dicembre 2021 perché l’adempimento riguarda il suo primo anno di vita e, inoltre, si trova nell’impossibilità di definire il quantum da versare con riferimento al dato “storico” come invece previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 405/1990. Tornano buoni, quindi, anche i chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 52/1991 secondo cui l’acconto non è dovuto dai “…contribuenti che nel corso del [n.d.r. periodo d’imposta] hanno iniziato o inizieranno l’attività, siano essi mensili che trimestrali…” precisando che sono inoltre esonerati anche coloro che non dispongono del dato “storico” o “previsionale”.
Ciò premesso l’Agenzia ritiene che il gruppo guidato dall’istante rientri nelle ipotesi di esenzione e non sia tenuto a versare l’acconto per il primo anno anche perché non può fare riferimento a uno dei due parametri di commisurazione (quello “storico”) su cui si basa il calcolo dell’anticipo.
Per quanto riguarda gli anni successivi, per le attività a liquidazione mensile, la determinazione dell’Iva da pagare entro il 27 dicembre dovrà essere calcolata tenendo conto esclusivamente del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato dal gruppo stesso nello stesso mese dell’anno precedente, secondo le regole, quindi, del metodo “storico” a prescindere da nuovi ingressi e/o fuoriuscite di singoli partecipanti avvenuti nell’anno di imposta successivo.
Riguardo alle società che svolgono attività “speciali” per le quali l’istante si è avvalso della liquidazione Iva trimestralmente, l’Agenzia precisa che l’acconto va calcolato in base alle disposizioni speciali previste per tali ipotesi e cioè nella misura del 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso.
In definitiva, l’amministrazione finanziaria condivide le conclusioni dell’istante. Il gruppo non deve versare l’acconto Iva 2021 riferito al suo primo anno di operatività. Per il futuro, l’anticipo dovrà essere calcolato con metodo “storico”, e, quindi, definito sulla base del versamento relativo all’anno precedente, indipendentemente dalle modifiche al perimetro dei soggetti partecipanti al gruppo dal primo anno successivo alla costituzione della compagine.
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