Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, l’8 marzo è stato emanato il decreto legge n. 11, riguardante le misure da adottare nello svolgimento dell’attività giudiziaria a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Il decreto (GU Serie Generale n.60 del 08.03.2020) è stato pubblicato nell’ edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale ed è consultabile nel file allegato.
In particolare, è previsto che:
a partire da lunedì 9 marzo, le udienze pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, dei procedimenti civili, penali e tributari e della magistratura militare sono rinviate d’ufficio al 22 marzo;
vengano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto;
siano adottate misure per contrastare l’emergenza sanitaria (tutelando i funzionari degli uffici e gli utenti) e contenere le ricadute negative sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Per quanto riguarda i procedimenti penali, il decreto stabilisce che il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e non oltre il 31 maggio 2020.
Vi sono delle eccezioni al rinvio delle udienze, con particolare riferimento a:
cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità;
udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.
In aggiunta il decreto stabilisce che, successivamente alla data di scadenza del rinvio delle udienze disposto ( quindi a partire dal 23 di marzo) e fino al 31 maggio 2020, sarà necessario adottare una serie di misure organizzative igenico-sanitarie allo scopo di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (cfr. art 3 del decreto). In particolare verranno limitati gli accessi agli uffici pubblici e si favoriranno le modalità di comunicazione telematiche. Inoltre tutte le udienze avverranno a porte chiuse e le persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare potranno partecipare solo mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.
Da ultimo si segnala che, anche in materia di giustizia amministrativa e contabile, verranno applicate le restrizioni del presente decreto riguardanti il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nonché quelle organizzative a tutela delle condizioni sanitarie.
fonte fiscoetasse.com
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