Quando è apposto il viso di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge l’eccedenza a credito ed è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti fissati dalla norma (articolo 38-bis, comma 3, Dpr n. 633/1972), le eccedenze di credito Iva della società controllante e delle controllate, utilizzate per compensare i reciproci debiti d’imposta, non necessitano di garanzia.
Al credito che residua e che sarà utilizzato negli anni successivi esclusivamente dalla controllante (in detrazione dal debito Iva o in compensazione) andranno applicate le stesse regole previste dall’articolo 38-bis, il quale disciplina l’esecuzione dei rimborsi Iva, per effetto del richiamo allo stesso contenuto nell’articolo 6, del Dm 13 dicembre 1979, il quale regola la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73, ultimo comma, decreto Iva).
È il chiarimento fornito dall’Agenzia, con la risposta n. 191 del 14 aprile 2022, a una società controllante, la quale asserisce che, dalla lettura delle istruzioni del modello Iva 2022, l’obbligo di garanzia sembra sussistere. Secondo queste, infatti “Nel rigo VS30 devono essere indicate le eccedenze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell’anno precedente (2020) ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 e, non essendo state quindi garantite, sono state computate in detrazione nell’anno 2021 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno. Si fa presente, come precisato con risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 2021. Per l’ammontare indicato al rigo VS30 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste dall’art. 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979. Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al rigo VK24 della propria dichiarazione, relativa allo stesso anno d’imposta”.
A parere della società, le istruzioni vanno lette nel senso che l’obbligo di garanzia deve essere applicato ai soli casi di assenza delle condizioni previste per l’asseverazione e/o previste dal comma 3 dell’articolo 38-bis.
Dopo aver riepilogato i tratti essenziali delle norme di riferimento, l’Agenzia osserva che, laddove non sussista una delle cause di esclusione elencate al comma 4 dell’articolo 38-bis, il credito Iva chiesto a rimborso di importo superiore a 30mila euro non necessita di garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti e condizioni:
– nella dichiarazione annuale da cui emerge il credito, sia apposto il visto di conformità (articolo 35, Dlgs n. 241/1997) o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, Dl n. 78/2009);
– alla dichiarazione annuale, sia allegata un’autocertificazione con cui il richiedente attesta la sussistenza delle tre condizioni soggettive richieste dal comma 3 dello stesso articolo 38-bis;
– il patrimonio netto non sia diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si sia ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
– l’attività stessa non sia cessata, né si sia ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
– non risultino cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
– siano stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Poi, richiama la circolare n. 35/2015, dove ha precisato che tutti gli adempimenti per ottenere i rimborsi Iva, compresa la disciplina sulle garanzie – articolo 38-bis Dpr 633/1972 – sono estesi alle procedure di liquidazione dell’Iva di gruppo, grazie al rinvio a tale articolo contenuto nell’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 13 dicembre 1979. Questo, “infatti, nel disporre lo specifico obbligo di prestazione di garanzia per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, prevede, altresì, che a tal fine si applicano le disposizioni dell’articolo 38-bis”.
Tanto detto, nel presupposto che sussistano le condizioni per partecipare alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, l’Agenzia conclude che, fatte salve le cause di esclusione di cui al richiamato comma 4 dell’articolo 38-bis, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate, utilizzate per compensare i reciproci debiti Iva, non necessitino di garanzia, laddove sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge l’eccedenza a credito, e sia allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti elencati dal comma 3.
Infine, aggiunge che al credito, il quale sarà utilizzato negli anni successivi esclusivamente dalla controllante in detrazione dal debito Iva o in compensazione (ex articolo 17, Dlgs n. 241/1997) andranno applicate le stesse regole.
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