Con la risposta n. 378 del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, laddove il cedente di un bene o il prestatore di un servizio riconducibile tra le operazioni di commercio al minuto o attività assimilate intenda emettere fattura elettronica tramite Sdi in luogo della memorizzazione elettronica e dell’invio dei dati, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario o del committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente.
L’istante gestisce una piattaforma online, tramite cui l’utente che ne faccia richiesta è messo in contatto, sulla base delle indicazioni inserite dagli utenti nella piattaforma in parola.
Per assicurare il rispetto degli adempimenti fiscali relativi a tali prestazioni, l’istante sottoscrive specifici accordi con due soggetti, sulla base dei quali, per quanto di interesse, questi ultimi conferiscono all’istante incarico nella fase di ricerca, esecuzione e pagamento mentre l’istante fornisce servizi di riscossione e elaborazione dei pagamenti, ivi inclusa l’emissione di fatture e ricevute per conto dei conferenti. Nel caso in cui l’operazione sia soggetta a fatturazione elettronica, l’istante invierà i dati ad un terzo fornitore di servizi di fatturazione certificato, che a sua volta invierà fattura per conto del conferente.
Inoltre, nel sistema descritto, è previsto che l’utente finale paghi tramite la piattaforma online una tariffa per il servizio ed i conferenti corrispondano una commissione per i servizi da questo resi tramite l’App.
L’istante evidenzia che una società terza residente all’estero, di cui si avvale al fine di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica, a decorrere dal 2021, ha vagliato – in alternativa al sistema di fatturazione ordinaria – l’implementazione del sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. scontrino elettronico), prevedendo così l’emissione della fattura per conto del conferente solo in caso di esplicita richiesta da parte dell’utente finale.
Tuttavia, alla luce di difficoltà di ordine tecnico, l’istante e la società estera stanno valutando la possibilità di sostituire tale sistema con l’emissione volontaria della fattura ex articoli 21 o 21-bis Dpr n. 633/1972, in formato cartaceo o elettronico, con riferimento a tutti i servizi prenotati e pagati termite l’App in questione, ossia anche nei casi in cui l’utente finale non ne faccia esplicita richiesta, comunicando i dati relativi al proprio codice fiscale.
Tuttavia, alla luce di problematiche connesse alla tutela della privacy dell’utente finale nel caso di richiesta generalizzata di codice fiscale o di partita Iva, l’istante vorrebbe avere conferma che, nel caso in cui non disponga del codice fiscale dell’utente finale perché quest’ultimo non ha fatto espressa richiesta della fattura, sia comunque possibile compilare le fatture per conto del conferente, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis Dpr n. 633/1972, inserendo sia nell’apposito campo relativo ai dati del cessionario/committente sia nel campo relativo al codice fiscale dello stesso un codice fittizio, ovvero il codice “0000000”, senza che ciò comporti lo scarto del documento, così da poter adempiere efficacemente agli obblighi di fatturazione in nome e per conto del soggetto conferente l’incarico.
Dopo aver richiamato le circolari n. 14/2019 e n. 3/2020, l’Agenzia premette che l’articolo 21, comma 1 Dpr n. 633/1972 dispone che “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”.
Detta regola prevede la possibilità di avvalersi di strumenti diversi dalle fatture, solo in via di eccezione e, dunque, in ipotesi tipizzate.
La ricordata possibilità viene meno, in favore dell’obbligo di emettere fattura, a fronte di una richiesta in questo senso da parte di un consumatore, ovvero per i soggetti che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, che sono obbligati a richiederla, ex articolo 22, comma 3 Dpr n. 633/1972.
Quest’ultima norma dispone che “l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”: quindi, escludendo l’obbligatorietà della fattura ne riconosce comunque la facoltatività, laddove il cedente/prestatore dia evidenza della sua intenzione di emettere fattura ed il cessionario/committente non manifesti una volontà contraria.
L’esercizio di tale facoltà va, ovviamente, coordinato con la necessità che il documento rechi gli elementi obbligatoriamente previsti dall’articolo 21, comma 1 Dpr n. 633/1972 ovvero, in ipotesi di fattura “semplificata”, quelli del successivo articolo 21-bis. Tra l’altro, qualora la fattura vada emessa tramite il Sistema di interscambio, come indicato dall’articolo 1 Dlgs 127/2015, ne andranno rispettate le relative regole tecniche e procedurali, individuate con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (cfr. provvedimento prot. 89757/2018 e successive modifiche). Tra queste, spiega la prassi dell’Agenzia (cfr. risposta n. 324/2020), figura l’obbligo di indicare in tutte le fatture il numero di partita Iva o il codice fiscale del committente/cessionario; elemento la cui assenza genera un errore (codice 00417) che comporta lo scarto del documento (così la risposta n. 324/2020).
Le specifiche tecniche attualmente in essere (cfr. la versione 1.6.4 utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2022), prevedono tutt’ora tale indicazione: “2.1.4 FATTURA ELETTRONICA HEADER – DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE […] Codice Fiscale: la valorizzazione di questo elemento è in alternativa non esclusiva a quella dell’elemento IdFiscaleIVA (può non essere valorizzato se è valorizzato l’elemento IdFiscaleIVA; se non è valorizzato né l’uno né l’altro, il file viene scartato con codice errore 00417)”.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia conferma che laddove il cedente/prestatore di un bene/servizio riconducibile tra le operazioni di cui all’articolo 22 Dpr n. 633/1972 voglia, direttamente o avvalendosi di un terzo nel rispetto dell’articolo 21 del medesimo decreto, documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite Sdi in luogo della memorizzazione elettronica e dell’invio dei dati di cui all’articolo 2, comma 1 Dlgs n. 127/2015, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente. Va peraltro evidenziato che, in ragione delle modifiche in ultimo recate dall’articolo 18 Dl n. 36/2022, la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via Sdi, non soffre più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arti o professioni.
Ciò è avvenuto con gradualità, avendo il legislatore stabilito, per chi si avvale del regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 (“forfetari”), che per costoro l’obbligo valga a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Quindi, dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi/compensi, tutti gli operatori saranno tenuti, nel caso, ad emettere fattura elettronica via Sdi.