L’art 37 del Decreto Semplificazione rubricato “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti” prevede novità in tema di comunicazione da parte delle società del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese.
In particolare, fissa come data ultima di comunicazione del domicilio digitale, da parte delle imprese costituite in forma societaria, il 1° ottobre 2020, se non hanno già provveduto
La novità riguarda la fissazione del termine perentorio per chi non avesse già provveduto e la modifica alla dicitura “posta elettronica certificata” sostituita con “domicilio digitale”.
Ricordiamo che l’art 1 del Codice dell’amministrazione digitale definisce il domicilio digitale come:
un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata,
o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato,
così come definito dal Regolamento UE n 910/2014 valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Tutto ciò al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e PA nel rispetto della disciplina europea.
Importante sottolineare che l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Ulteriori novità apportate dal Decreto Semplificazione riguardano anche i poteri del registro delle imprese in caso di omessa comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
La previgente norma prevedeva che tutte le imprese in forma societarie dovevano all’atto della iscrizione al registro comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con la novità introdotta il registro imprese ha potere di sospendere per tre mesi la domanda di iscrizione se l’impresa societaria non abbia iscritto il proprio domicilio digitale.
La novità va a sostituire la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da euro 103 a euro 1032, per omessa esecuzione di denuncia, con una sospensione in attesa che la domanda sia integrata con il domicilio digitale.
Per quanto riguarda invece le imprese in forma societaria che non hanno indicato entro il 1° ottobre 2020, data appena inserita dal Decreto, il proprio domicilio digitale al registro delle imprese, oppure il cui domicilio sia stato cancellato dall’ufficio, è prevista una sanzione raddoppiata rispetto a quella di sopra indicata per omessa denuncia.
L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente alla erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo domicilio digitale.
Altra novità prevede che qualora il Conservatore dell’ufficio del registro si accorga della esistenza di un domicilio digitale inattivo provveda a richiederne la sostituzione entro un mese decorsi i quali procederà alla cancellazione della impresa societaria dal registro imprese (fatta salva la possibilità da parte della società di reclamare presso il giudice del registro contro il provvedimento di cancellazione)
Anche per le imprese individuali sono previste novità, ossia qualora l’ufficio riceva una domanda di iscrizione sprovvista di domicilio digitale può sospendere la stessa in attesa di integrazione. Le imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già comunicato il domicilio digitale devono provvedere entro il 1° ottobre 2020.
Quelle che non provvederanno entro tale data o che sono state cancellate d’ufficio saranno sottoposte a sanzione amministrativa che va da euro 10 a euro 516 in misura triplicata sempre previa diffida ad adempiere entro trenta giorni.
Per ciò che riguarda i professionisti si stabilisce che i professionisti iscritti agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino agli ordini o collegi il proprio domicilio digitale. Gli ordini e collegi pubblicano un elenco riservato consultabile in via esclusiva telematicamente dalle PA e contente i dati identificativi degli iscritti e il loro domicilio digitale. Per quanto riguarda i revisori legali essi provvederanno alla comunicazione al ministero dell’economia.
Il professionista che non comunica il proprio indirizzo è soggetto obbligatoriamente a diffida a adempiere entro trenta giorni da parte del collegio o del consiglio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza è prevista la sospensione della iscrizione dello stesso.
Infine, l’omessa pubblicazione dell’elenco dei professionisti, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l’elenco dei domicili ed il loro aggiornamento prevede stando alle novità legislative motivo di scioglimento e commissariamento ad opera del Ministero vigilante, del collegio o dell’ordine che dovevano provvedere.
fonte fiscoetasse.com
Comments are closed.