L’articolo 12 del decreto Semplificazioni, Dl n. 73/2022 (la cui legge di conversione n. 122/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 insieme al testo coordinato), ha ampliato i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro), previsto per i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate con clienti e fornitori. Con la norma in esame, infatti, tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5mila euro, in quanto ritenute territorialmente non rilevanti in Italia.
L’esterometro cambia volto, la regola dei 5mila euro
In particolare, la disposizione in esame sostituisce interamente il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015, che disciplina gli adempimenti necessari per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere. In sostanza, con le modifiche introdotte sono esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (articoli da 7 a 7-octies del decreto Iva).
Il nuovo limite dei 5mila euro si aggiunge ai precedenti esoneri
In realtà, la novità del Dl Semplificazioni si aggiunge e, di fatto, amplia il novero delle operazioni escluse dall’obbligo dell’esterometro. Infatti, è corretto ricordare come l’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs n. 127/2015, istitutivo dell’esterometro, introducendo uno specifico obbligo di comunicazione telematica per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere, già escludeva da tale obbligo quelle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Ma come funziona l’esterometro? Dal 1° luglio stop alle comunicazioni trimestrali
In pratica, come già accennato, i soggetti passivi, cioè gli “operatori economici”, sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia. Al riguardo, con il passaggio all’utilizzo del Sistema di interscambio (Sdi) per l’invio delle comunicazioni, a cambiare non sono soltanto modalità e procedure ma anche la tempistica dell’adempimento. Infatti, si passa dall’invio “massivo” dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo a una trasmissione telematica “per singola operazione”. In particolare, riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, ora tenute ad essere effettuate tramite il Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, in pratica 12 giorni per le fatture immediate, mentre la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
fonte fiscooggi.it