Ai dividendi erogati a partire dal 1° gennaio 2023, anche se deliberati entro il 31 dicembre 2022, dovrebbe essere applicata la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva del 26 per cento.
Questa la sintesi del chiarimento fornito da una risposta a interpello e trattata con notizia del 26 luglio 2022 dal quotidiano Il Sole 24 Ore.
La risposta a interpello, che non risultata pubblicato, della Direzione Centrale delle Entrate Persone fisiche, lavoratori autonomi e enti commerciali fornisce la suddetta precisazione.
Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia, spiega Il Sole, il regime transitorio disciplinato dall’articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017 per le distribuzioni di utili a persone fisiche derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 31 dicembre 2022, richiede che anche l’erogazione dei dividendi avvenga entro il termine del 31 dicembre 2022, in applicazione del principio di cassa.
La società istante ha chiesto all’Agenzia se il regime transitorio fosse applicabile qualora le riserve di utili in fossero messe in pagamento ai soci in diverse tranche da ripartire su più anni, per cui anche oltre il 31 dicembre 2022.
L’Agenzia ha negato tale possibilità richiamando in primo luogo quanto indicato nella risoluzione 56/E/19 nella quale, in conformità alla relazione illustrativa, si dà atto che il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 deriva dalla volontà di salvaguardare, per un periodo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.
Fatta tale premessa, l’Agenzia conclude che «l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del suddetto principio di cassa porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26%».
fonte fiscoetasse.com