È disponibile online la circolare n. 2/E, con cui l’Agenzia fa il punto sulla disciplina dei “disallineamenti da ibridi” prevista dal decreto Atad. Il testo della circolare tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica sullo schema di documento che era stata avviata lo scorso ottobre e chiusa il 19 novembre 2021.
Dopo i chiarimenti già forniti in materia di controlled foreign companies con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, il nuovo documento di prassi fa luce sulla disciplina prevista dagli articoli da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva Atad come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952), dando indicazioni sull’attuazione delle norme che
prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi. Tra gli ulteriori aspetti trattati, anche la duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi
prodotti all’estero e il coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti dai disallineamenti da ibridi.
Le norme di reazione al disallineamento da ibridi – La circolare si sofferma sulle norme di reazione, che variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito dell’operazione posta in essere e dell’effetto o disallineamento che si genera e si suddividono in due categorie: quelle che agiscono sulla “causa ibrida” e quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi”. I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre: la presenza di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione; la presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto Atad, e l’elemento soggettivo. Il documento di prassi affronta diverse casistiche fornendo schemi ed esempi pratici.
Double dip e coordinamento delle discipline – Anche se non rientra in senso stretto nelle fattispecie dei disallineamenti da ibridi, la circolare tratta anche il tema della duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica e fornisce chiarimenti sulcoordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi. Su questo fronte, è prevista una gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione. Infine, viene chiarito che le disposizioni anti ibridi hanno natura di “norme di sistema” e non
di “norme antiabuso” e, pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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