Al via, dal 4 marzo, le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta introdotto dall’articolo 4 del decreto Pnrr (il Dl n. 152/2021) con lo scopo di incentivare la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Le istanze dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma informatica accessibile dal sito di Invitalia, seguendo le modalità applicative definite nell’avviso pubblicato in rete dal ministero del Turismo il 21 febbraio. Disponibile, già da lunedì 28 febbraio, sulla piattaforma, la sezione informativa relativa all’incentivo, il facsimile della domanda da scaricare, la guida alla compilazione e la modulistica degli allegati. È una nota del ministero a darne notizia.
Dalle ore 12,00 del 4 marzo e fino alle ore 17,00 del 4 aprile, invece, potranno essere compilate online e inviate le richieste di accesso al beneficio con allegata la documentazione necessaria.
Le imprese hanno 30 giorni di tempo per richiedere il credito d’imposta. Nei successivi 60 giorni il ministero, verificati i requisiti, pubblicherà l’elenco dei beneficiari. Invitalia procede all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste rilevato dalla procedura online.
I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande devono essere compilate, inviate e firmate digitalmente, insieme agli allegati, dal rappresentante legale del richiedente. Quest’ultimo deve essere in possesso di una casella Pec attiva e risultante dal Registro delle imprese.
L’accesso alla procedura avviene tramite Spid, o carta d’identità elettronica (Cie) o Cns.
Una volta collegati, questi gli step che seguiranno:
– inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
– generazione del modulo in formato “pdf” immodificabile contenente i dati forniti dal richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
– caricamento del modulo di domanda di agevolazione compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
– invio del modulo;
rilascio da parte della piattaforma online dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con riportato il giorno e l’orario di acquisizione dell’istanza e il suo codice identificativo.
L’agevolazione, come già detto, trova il suo spazio nell’articolo 4 del Pnrr (vedi articolo “Decreto Pnrr: bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator”), mentre beneficiari, procedure per il riconoscimento del bonus e modalità di utilizzo sono stati messi a punto dal decreto interministeriale 29 dicembre 2021, attuativo della misura, siglato dal ministro del Turismo di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
La “dote” spendibile ammonta a 18 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per il 2025, con una riserva del 40% da destinare agli interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il tetto massimo di spesa complessivo è pari a 98 milioni di euro, importo che può salire nel caso arrivino integrazioni di fonte unionale, statale e/o regionale.
Possono usufruire del beneficio le agenzie di viaggi e i tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 per gli investimenti e le attività finalizzati allo sviluppo del digitale. Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti per accedere all’agevolazione al momento della presentazione della domanda e per i cinque anni successivi alla concessione del contributo, ed essere iscritti al registro delle imprese. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo.
Il sostegno economico arriva nella forma di un credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti, dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, per realizzare gli interventi agevolabili, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25mila euro. L’agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa Ue in materia di aiuti di Stato de minimis e secondo le deroghe temporanee previste per il periodo dell’emergenza pandemica.
Gli interventi ammissibili ripercorrono una strada già nota, sono infatti gli stessi individuati dall’agevolazione prevista dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi.
La digitalizzazione deve interessare una sede operativa attiva in Italia al momento della presentazione della domanda. Occorre produrre una scheda progetto dettagliata dell’intervento da realizzare e una relazione tecnica relativa al progetto stesso. I lavori vanno avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari del credito d’imposta e conclusi entro i successivi 12 mesi. È possibile chiedere una proroga di sei mesi, ma in ogni caso gli interventi devono terminare non oltre il 31 dicembre 2024.
Inoltre, è indispensabile agire nel rispetto della normativa ambientale nazionale e unionale, che impone di non recare danni significativi agli obiettivi ambientali e allo sviluppo sostenibile.
Agenzie di viaggio e tour operator possono accedere al credito d’imposta in caso di:
– acquisto, anche in leasing, e installazione di pc e altre attrezzature informatiche, modem, router e impianti wifi;
– affitto di servizi cloud relativi a server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
– acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
– acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile
– ;creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici;
– acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti;
– acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo;
– acquisto o affitto di licenze del software Erp per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
– creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
– acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
Niente sconto d’imposta, invece, per i costi di intermediazione commerciale. L’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del Caf.
La misura agevolativa lascia fuori le imprese in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.
Inoltre, il richiedente deve “superare”, se obbligato, la verifica della regolarità contributiva (Durc), ed essere in regola con il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana e a tal fine produce una dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di legge.
Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza i limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000 e articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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