In materia di importazioni, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti operativi riguardanti la presentazione di dichiarazioni doganali da parte di soggetti economici non stabiliti nella UE.
Infatti, ai sensi dell’art. 170 del codice Doganale dell’Unione (CDU), l’importatore può presentare la dichiarazione doganale in modo autonomo solo se è stabilito nel territorio doganale dell’Unione. Diversamente, deve avvalersi di un rappresentante doganale in possesso di tale requisito.
In ogni caso – si legge nella circolare n. 40 del 14 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Dogane – l’importatore non stabilito nella UE deve essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali.
In un parere recente fornito dalla CE in materia di Brexit, è stato affermato che per la presentazione di una dichiarazione doganale di importazione è necessario essere stabiliti nell’UE, con conseguente obbligo di nominare un rappresentante che possa espletare le operazioni doganali per conto dell’operatore extra-Ue.
Si specifica, a tal proposito, che di fronte ai due tipi di rappresentanza doganale (diretta ed indiretta), l’importatore non UE deve avvalersi di quella indiretta. Infatti, in questo caso, il rappresentante assume sia la veste giuridica di dichiarante ed anche risulta stabilito nell’Unione.
Infine, con riferimento alla rappresentanza fiscale a fini IVA, si precisa che questa ha valenza solamente ai fini dell’imposta. Quindi, il rappresentante a fini IVA non è legittimato a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito; tuttavia la partita IVA rilasciata al rappresentante fiscale deve essere indicata nel campo 44 della dichiarazione doganale (DAU).
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