Nuove istruzioni sono state emanate dall’Agenzia delle Entrate in materia di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e viene modficato il precedente provvedimento n. 275852 del 18 ottobre 2021.
E’ il Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) che ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ne sono interessati i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, la norma ha stabilito che il riferimento sia, al posto del volume d’affari, all’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.
Chi aderisce alla definizione agevolata sarà esentato dal pagamento delle sanzioni o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative ai contributi previdenziali; pertanto, saranno dovuti le imposte, i contributi e gli interessi.
Con precedente atto prot. 275852 del 18 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni per definire in modalità agevolata le comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
Ora, con provvedimento prot. 345838 del 3 dicembre 2021, viene disposto che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
Questo comporta che l’accesso alla definizione agevolata è consentito anche a quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Inoltre, si prevede di considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 anche nel caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi.
Per aiutare i contribuenti, il provvedimento contiene un allegato che specifica i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità.
L’adesione alla definizione richiede la presentazione, da parte del soggetto interessato, di un’autodichiarazione che attesti il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato.
In attesa che venga approvato il relativo modello di autodichiarazione, si prevede che i contribuenti effettuino la presentazione della stessa entro 60 giorni dall’approvazione ovvero, qualora il termine fosse più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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