A prescindere dall’applicazione dei principi della “derivazione rafforzata”, previsti dall’articolo 83 del Tuir, l’articolo 101, comma 5, ultimo periodo, dello stesso Tuir conferma che gli elementi certi e precisi per la deduzione di una perdita su crediti sussistono “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Questa la precisazione espressa nel principio di diritto n. 16/E del 29 dicembre 2021.
La norma individua inequivocabilmente nella prescrizione del diritto alla riscossione del credito un elemento certo e preciso a cui collegare la deduzione della relativa perdita e la rilevazione del periodo d’imposta in cui operarla (articolo 101, comma 5, 5° periodo).
In sostanza, la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, dà luogo per il creditore alla rilevazione contabile della perdita e alla deducibilità fiscale della stessa (cfr. circolare n. 24/2013).
L’Agenzia rileva che, sulla base alle modifiche apportate al comma 5-bis dell’articolo 101, l’avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenta il momento-limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita (su credito) non è più possibile. Questo considerato che la deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a “procedure concorsuali” non è ammessa quando la sua imputazione a conto economico avviene in un periodo addirittura successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio, come in caso di avvenuta prescrizione del credito.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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