Più controlli sulle cause dei rincari di beni e servizi. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi (“Mister prezzi”) è autorizzato a richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni, anche al fine di approntare prontamente le eventuali opportune misure di intervento. Chi non dà riscontro alla richiesta nei successivi dieci giorni o fornisce informazioni non veritiere, è punito con una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato, con un minimo di 2mila euro e fino a 200mila euro. Le novità in materia di trasparenza dei prezzi arrivano dall’articolo 7 del Dl 21/2022.
La figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituita presso il ministero dello Sviluppo economico dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 198-202, legge 244/2007), ha funzione di controllo e verifica per arginare i fenomeni speculativi.
In particolare, sovrintende alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate dai cittadini agli Uffici prezzi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che verificano le dinamiche riguardanti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali (sul sito del Mise è disponibile l’apposito strumento “Segnala prezzi”, tramite il quale è possibile evidenziare i prezzi dei beni di largo consumo ritenuti anomali, cioè più elevati di quello che ci si aspetterebbe in condizioni normali).
Il Garante analizza le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute e quelle ulteriori ritenute meritevoli di approfondimento e, se lo ritiene necessario, avvia indagini conoscitive per verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. Nell’esercizio della propria attività, si avvale dei dati rilevati dall’Istat, della collaborazione dei ministeri competenti per materia, dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), di Unioncamere, delle Camere di commercio e del supporto operativo della Guardia di finanza; inoltre, può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate per verificare i livelli di prezzo dei beni e servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato.
L’attività è resa pubblica attraverso il sito Osservatorio prezzo e tariffe dello Sviluppo economico, sul quale sono anche disponibili quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, in particolar modo quelli alimentari ed energetici.
Le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi riscontrate sono comunicate al ministro dello Sviluppo economico, che, se necessario, trasferisce la segnalazione all’Antitrust, ossia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), tra le cui competenze rientrano, tra le altre, la vigilanza contro gli abusi di posizione dominante e le intese e i cartelli lesivi o restrittivi per la concorrenza nonché la tutela del consumatore in materia di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole.
Il Dl 21/2022 interviene sulla norma istitutiva dettata dalla legge finanziaria 2008, attribuendo maggiori poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Gli si riconosce ora la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni al rialzo.
Parallelamente all’introduzione di tale nuova facoltà, è disposta anche una disciplina sanzionatoria nei confronti di chi non provvede a dare tempestivo riscontro entro i successivi dieci giorni ovvero comunica dati, notizie ed elementi non veritieri. Per questi comportamenti viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% del fatturato, comunque non inferiore a 2mila euro e fino a un massimo di 200mila euro, con osservanza delle disposizioni contenute nella legge 689/1981 (“Modifiche al sistema penale”).
Inoltre, presso il ministero dello Sviluppo economico, è istituita un’apposita Unità di missione preposta a supportare il Garante nelle attività istruttorie e di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati, una vera e propria task force, composta da due figure dirigenziali e otto unità di personale non dirigenziale, per meglio contrastare possibili fenomeni speculativi.
Sempre allo scopo di vigilare sui prezzi di determinati beni, lo stesso articolo 7 del “decreto Ucraina-bis” detta due disposizioni finalizzate, la prima, al monitoraggio dell’andamento del mercato del gas naturale e, la seconda, al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.
Nel dettaglio:
– i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ossia i soggetti importatori di gas, devono comunicare al ministero della Transizione ecologica e all’Arera, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del Dl 21/2022, i medesimi contratti già stipulati e, sempre nel termine di quindici giorni, i nuovi contratti che verranno sottoscritti e le eventuali relative modifiche;
– la pianta organica dell’Arera è incrementata di venticinque unità per l’assolvimento dei maggiori compiti assegnatile, in particolare quelli relativi al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.