E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15.6.2020 il decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020 con la proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo, a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le varie misure il provvedimento prevede:
Deroghe settore vitivinicolo
il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e’ fissato al 15 luglio 2020. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilita’ delle domande di aiuto e’ fissato al 15 gennaio 2021».
«Limitatamente alla campagna 2019/2020 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, e’ consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata.»
«Limitatamente alla campagna 2019-2020 e’ consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati con una comunicazione che non richiede convalida da parte dell’Ente istruttore competente. I termini e le relative modalita’ sono definiti da Agea.»
Deroghe settore ortofrutticolo e olio di oliva
1. Per l’annualita’ 2020 dei programmi operativi, non si applicano le sanzioni relative rispettivamente, alle condizioni di equilibrio stabilite dalla Strategia nazionale e alla spesa minima del fondo di esercizio.
2. Per l’annualita’ 2020 dei programmi operativi non si applicano gli obblighi di aggiornamento del fascicolo aziendale se il mancato aggiornamento e’
dovuto agli effetti dell’emergenza sanitaria.
3. il termine del 30 aprile per il rimborso da parte dell’OP ai soci produttori delle spese rendicontate per l’annualita’ 2019 e’ prorogato al 30 maggio 2020.
4. All’art. 14 del decreto ministeriale 7143 del 12 dicembre 2017, il termine del 1° maggio per la presentazione delle relazioni sull’attuazione del programma di attivita’ per l’annualita’ 2019-2020 e’ prorogato al 1° giugno 2020.
5. La misura di limitazione agli spostamenti adottata per il contenimento della pandemia da Covid-2019 e’ considerata circostanza eccezionale ai fini dell’applicazione del paragrafo 7 dell’art. 27 del regolamento (UE) n. 2017/892, ove si prevede che i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell’azione «salvo in circostanze eccezionali».
Deroghe settore zootecnia e apicoltura
1. Ai fini del calcolo della frequenza minima di tre anni per i controlli relativi alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle autorizzazioni per i centri di imballaggio delle uova, non e’ conteggiato il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorita’ per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19.
2. I controlli e le verifiche in loco previsti nell’ambito delle attivita’ di controllo sono sospese fino al 31 dicembre 2020.
fonte fiscoetasse.com
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