Per l’omessa, errata, tardiva trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari, ai fini della precompilata, deve essere applicata la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato irregolarmente, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. Per espressa disposizione normativa non può essere applicato, infatti, il criterio del cumulo giuridico. È, in estrema sintesi, quanto precisa la risoluzione n. 22 del 23 maggio 2022.
In particolare il documento di prassi fa luce in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs n. 175/2014, secondo cui “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.
L’incertezza riguarda l’interpretazione del termine “comunicazione” contenuto nella norma e, di conseguenza, l’applicazione del ravvedimento operoso.
In poche parole viene richiesto se la sanzione deve essere calcolata su ogni singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione, sul singolo file delle spese mediche inviato, sulle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file o su altro ancora.
Il decreto Mef del 31 luglio 2015 ha previsto, tra l’altro, che la trasmissione dei predetti dati debba essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa dall’assistito.
Tuttavia, il successivo decreto del ministero dell’Economia del 19 ottobre 2020 ha messo a punto un calendario più articolato, stabilendo che i dati in questione dovevano essere trasmessi al Sts:
- entro l’8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020
- entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre 2021
- entro l’8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021
- entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre 2022
- entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre 2022
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.
I dati possono essere trasmessi con tre diverse modalità:
- tramite una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it
- invio di ogni singola spesa (web service sincrono)
- invio di un file “zip”, contenente un file xml, con uno o più documenti (web service asincrono).
L’Agenzia, dopo aver ripercorso il dettato sanzionatorio su riportato in caso di omessa, errata o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria, ricorda, tra l’altro, che nella relazione illustrativa al Dlgs n. 175/2014, a commento dell’articolo 3, è stato chiarito che “al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a cento euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dall’analisi di detti presupposti, l’Agenzia, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati e della ratio della disposizione, ritiene il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria riferibile a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sts, a prescindere dal mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o dal numero pazienti cui i documenti si riferiscono.
In conclusione, la sanzione di 100 euro deve essere applicata a ogni documento senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico (articolo 12, Dlgs n. 472/1997).
La penalità è tuttavia definibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro.
fonte fiscooggi.it