Secondo i giudici comunitari l’articolo 122 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che la nozione di “legna da ardere” designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione. Uno Stato membro che, in applicazione di tale articolo, introduca un’aliquota Iva ridotta per le cessioni di legna da ardere, può limitarne l’ambito di applicazione ad alcune categorie, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale. Sono in sintesi due delle tre questioni pregiudiziali approdate davanti alla Corte di Giustizia con la Causa C-515/2020.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 98 e 122 della direttiva sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società all’amministrazione tributaria tedesca in merito all’applicazione dell’aliquota ridotta dell’Iva alle cessioni di legno in trucioli.
La società ha commercializzato legname in trucioli (legno in trucioli “industriale”) e legno in trucioli “boschivo”) e ha provveduto alla manutenzione di impianti di riscaldamento che utilizzano trucioli di legno come combustibile.
La questione è approdata dianzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue le seguenti questioni:
1) Se la nozione di “legna da ardere” contenuta nell’articolo 122 della direttiva Iva debba essere interpretata nel senso di includere qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione;
2) Se uno Stato membro che abbia istituito, ai sensi dell’articolo 122 della direttiva Iva, un’aliquota fiscale ridotta per le cessioni di legna da ardere, possa delimitarne con precisione la sfera d’applicazione, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 3, della direttiva Iva;
3) Nell’ipotesi di soluzione in senso affermativo della seconda questione: se uno Stato membro possa esercitare la facoltà, riconosciuta dagli articoli 122 e 98, paragrafo 3, della direttiva Iva, di delimitare la sfera d’applicazione della riduzione dell’aliquota d’imposta sulle cessioni di legna da ardere, sulla base della NC, nel rispetto del principio della neutralità fiscale, in modo tale da assoggettare ad aliquote d’imposta distinte le cessioni di diverse forme di legna da ardere che differiscano per le loro caratteristiche e proprietà oggettive ma che, dal punto di vista del consumatore medio, secondo il criterio della comparabilità nell’uso, soddisfino lo stesso bisogno (nella specie: esigenza di riscaldamento) e siano pertanto in concorrenza tra loro.
Con la sua prima questione il giudice a quo chiede se l’articolo 122 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che la nozione di “legna da ardere” include qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione.
In assenza di una definizione di “legna da ardere” contenuta in tale direttiva, occorre fare riferimento, da un lato, al significato abituale dell’espressione nel linguaggio corrente. D’altro lato, va rilevato che l’articolo 122 ha carattere derogatorio. Invero, ai sensi dell’articolo 96 della direttiva citata, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si applica un’identica aliquota IVA, ossia quella normale fissata da ciascuno Stato membro. È quindi in deroga a tale regola che l’articolo 122 della direttiva stessa prevede la possibilità di applicare provvisoriamente un’aliquota Iva ridotta, in particolare alla legna da ardere.
In quanto disposizione derogatoria, tale articolo deve essere interpretato restrittivamente, così come, di conseguenza, la nozione di “legna da ardere”, che ne determina l’ambito di applicazione. Va quindi considerata come “legna da ardere”, qualsiasi tipo di legno che, per le sue proprietà oggettive, quale un grado predeterminato di essiccazione, è destinato esclusivamente alla combustione.
Pertanto, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 122 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che la nozione di “legna da ardere”, ai sensi di tale disposizione, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 122 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, in applicazione di tale disposizione, istituisca un’aliquota ridotta per le cessioni di legna da ardere, possa delimitarne l’ambito di applicazione, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 3, di tale direttiva.
Per quanto riguarda le categorie di cessioni di beni elencate nell’allegato III della direttiva Iva, che possono essere assoggettate ad un’aliquota Iva ridotta ai sensi dell’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della stessa, il paragrafo 3 di tale articolo consente espressamente agli Stati membri di far ricorso alla Nomenclatura Combinata (NC) per delimitare con precisione le categorie.
Per contro, la medesima possibilità non può essere dedotta dal tenore stesso dell’articolo 122 della direttiva Iva, il quale si limita a dichiarare che gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta, in particolare, alle cessioni di legna da ardere fino all’introduzione del regime definitivo.
Si deve tuttavia sottolineare, per un verso, che l’articolo 122 della direttiva Iva rappresenta una disposizione derogatoria e deve essere quindi interpretato restrittivamente. Pertanto, gli Stati membri non possono concedere il beneficio di un’aliquota ridotta a cessioni di legno diverse dalla cessione di legna da ardere, in applicazione di tale disposizione.
D’altra parte, poiché il citato articolo 122 attribuisce agli Stati membri la facoltà, nel corso di un periodo transitorio, di applicare un’aliquota ridotta alle cessioni di legna da ardere, gli Stati possono rinunciare ad applicare tale aliquota a tali cessioni e scegliere di applicare loro l’aliquota normale prevista all’articolo 96 della citata direttiva. Una tale facoltà include anche la possibilità di applicare un’aliquota ridotta solo ad alcune cessioni di legna da ardere, purché tale facoltà sia esercitata entro i rigorosi limiti della deroga.
Infatti, come emerge da una giurisprudenza costante della Corte relativa all’articolo 98 della direttiva Iva, si osserva che all’articolo 122 della direttiva stessa il legislatore unionale ha soltanto previsto la facoltà, per gli Stati membri, di applicare in via derogatoria e transitoria un’aliquota Iva ridotta alle cessioni, segnatamente, di legna da ardere. Pertanto, gli Stati membri hanno la possibilità di riservare il beneficio di tale aliquota ridotta solo a una parte di tali cessioni.
Spetta pertanto agli Stati membri che intendano fare un uso limitato e quindi selettivo della facoltà loro conferita dall’articolo 122 della direttiva Iva precisare, con ogni mezzo presente nel loro diritto nazionale, a quali cessioni di legna da ardere essi scelgono di riservare il beneficio di un’aliquota ridotta.
Non vi è alcuna disposizione di diritto unionale che vieti loro di ricorrere, a tal fine, a uno strumento di tale diritto e, in particolare, di fare riferimento alla NC, benché il citato articolo 122, a differenza dell’articolo 98 di tale direttiva, non lo preveda espressamente.
Tuttavia, la facoltà, derivante dall’articolo 122 della direttiva Iva, di riservare il beneficio di un’aliquota ridotta soltanto a determinate cessioni di legna da ardere è subordinata al rispetto del principio di neutralità fiscale.
Infatti, come risulta da una giurisprudenza costante, gli Stati membri sono autorizzati a determinare con maggiore precisione le categorie di cessioni di beni o di prestazioni di servizi alle quali la direttiva consente di applicare un’aliquota ridotta, nel rispetto del principio di neutralità fiscale inerente il sistema comune dell’Iva.
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 122 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, in applicazione di tale articolo, introduca un’aliquota Iva ridotta per le cessioni di legna da ardere, può limitarne l’ambito di applicazione ad alcune categorie di cessioni di legna da ardere facendo riferimento alla NC, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di neutralità fiscale debba essere interpretato nel senso che osta a che la cessione di legno in trucioli sia esclusa dal beneficio dell’aliquota ridotta, applicabile alla cessione di altre forme di legna da ardere.
Qualora uno Stato membro abbia effettuato la scelta di applicare selettivamente l’aliquota Iva ridotta alle cessioni di beni o prestazioni di servizi alle quali la direttiva Iva consente di applicare una tale aliquota, esso è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale.
Tale principio osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati diversamente ai fini dell’Iva.
In base ad una costante giurisprudenza, per stabilire se beni o prestazioni di servizi siano simili si deve principalmente tenere conto del punto di vista del consumatore medio.
Beni o prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base ad un criterio di comparabilità dell’uso, e quando le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla decisione del consumatore medio di optare per l’uno o l’altro di tali beni o prestazioni di servizi.
In altri termini, occorre verificare se i beni o i servizi si trovino, dal punto di vista del consumatore medio, in un rapporto di sostituzione. In effetti, in questo caso, l’applicazione di diverse aliquote Iva è suscettibile di influenzare la scelta del consumatore, il che indicherebbe quindi una violazione del principio di neutralità fiscale.
Spetta quindi al giudice del rinvio procedere ad un esame concreto al fine di stabilire se il legno in trucioli sia sostituibile alle altre forme di legna da ardere dal punto di vista del consumatore medio.
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che il principio di neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell’aliquota Iva ridotta la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Data sentenza:3 febbraio 2022
Numero causa: C-515/2020
Nome delle parti: B AG contro Finanzamt A
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