Con la pubblicazione della circolare n.3/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i “primi” chiarimenti sulle disposizioni in materia di Iva, imposte di registro, ipo-catastali e bollo, introdotte dalla legge di bilancio 2022.
In primo luogo, si segnala l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura “fissa” (ossia pari a 200 euro ciascuna) in caso di trasferimento di beni immobili strumentali nell’ambito delle cessioni di aziende con il mantenimento degli assetti occupazionali, ossia limitatamente alle cessioni a titolo oneroso e alle sole aziende che hanno mediamente 250 dipendenti e che intendono procedere alla chiusura di una delle sedi/filiali sul territorio nazionale prevedendo un minimo di 50 licenziamenti.
Per quanto concerne, poi, il bonus “prima casa” under 36, la legge di bilancio 2022 ne ha prorogato l’impianto fino al 31 dicembre 2022 (scadenza in precedenza prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022); si tratta, lo si ricorda, dell’agevolazione introdotta con il decreto Sostegni-bis a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile. La norma di favore permette di fruire dell’esenzione, al momento del rogito, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
La circolare ricorda, poi, l’estensione a tutto il 2022 dell’esenzione:
– dall’imposta di bollo per il rilascio, in modalità telematica, dei certificati anagrafici digitali;
– dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Ulteriore novità ha riguardato l’aliquota Iva prevista per le forniture di metano destinato a usi civili e industriali. Viene, infatti, prorogata la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022; non possono beneficiare dell’agevolazione le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione o per la produzione di energia elettrica.
Da ultimo, si segnala la “sospensione”, fino al 30 aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed operano nell’ambito di competizioni sportive in corso ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020. Con la circolare 3/E viene chiarito che detta sospensione riguarda solo quegli enti sportivi che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022. Inoltre, sono inclusi nella sospensione anche gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni, con scadenza nel periodo interessato dalla nuova sospensione.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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