La legge di conversione del “decreto Aiuti” (Dl n. 50/2022 convertito in legge n. 91/2022) ha introdotto una serie di modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi. In particolare, il provvedimento ha stabilito una soglia più alta di debito, fino a 120mila euro, per le istanze di dilazione semplificate, cioè senza necessità di documentazione aggiuntiva, oltre a margini più ampi per evitare la decadenza. Il decreto ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti iscritti a ruolo. Vediamo nel dettaglio le principali novità.
Rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro
Il “decreto Aiuti”, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.
Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva. Nei prossimi giorni sarà completato anche l’adeguamento del servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, che comunque già consente, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione fino a 120mila euro ricevendo in automatico via e-mail un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.
Decadenza dopo 8 rate non pagate
Novità anche per i termini di decadenza. La legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.
La compensazione crediti Pa/cartelle
La legge n. 91/2022 rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Inoltre il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
fonte fiscooggi.it