I TP adjustments, se effettuati a favore di società controllate residenti in giurisdizioni con tassazione nulla o vicina allo zero oppure non cooperative, vanno qualificati come meccanismi transfrontalieri con conseguente obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva DAC 6.
Con risoluzione n. 78 del 31 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate affronta un tema rilevante attinente il decreto legislativo n. 100/2020 di recepimento della Direttiva UE 2018/822 (denominata DAC 6). Tale normativa prevede nuovi obblighi per contribuenti e intermediari in tema di scambi di informazioni su operazioni transfrontaliere con determinati elementi distintivi e che possono presentare aspetti elusivi o evasivi.
In materia, la circolare agenziale n. 2 del 10 febbraio 2021 ha reso i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione derivante dalla direttiva DAC 6, indicando l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e dei criteri che rendono un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti.
In particolare, viene definito “meccanismo transfrontaliero” uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle cinque condizioni dettate dalla norma tra cui quella per cui non tutti i partecipanti allo schema, risiedano, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato.
Nel caso prospettato all’Agenzia, una società, al termine di ciascun esercizio, verifica il risultato operativo conseguito dalle proprie controllate non residenti e, al fine di garantire loro una marginalità in linea con i valori di libera concorrenza, laddove tale risultato si ponga al di sotto di una certa marginalità target, effettuano, in loro favore, opportuni aggiustamenti dei prezzi dei prodotti finiti compravenduti durante l’anno.
È sorto il dubbio se tali aggiustamenti possano rientrare, se effettuati nelle condizioni fissate dalla disciplina, nell’ambito del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo comunicativo previsto dalla DAC 6.
Come precisato nella circolare n. 2/2021, il meccanismo transfrontaliero è soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi tra quelli indicati nell’Allegato 1 del decreto n. 100/2020, che costituiscono un “indice di rischio di elusione o evasione fiscale”. Ed è sufficiente che uno solo di essi sia soddisfatto affinché, al ricorrere delle altre condizioni, sorga l’obbligo di segnalazione.
In sostanza, l’obbligo di comunicazione sorge se sussiste un sistema di criteri selettivi focalizzati essenzialmente sui seguenti aspetti:
– la transnazionalità del meccanismo – transnazionalità;
– la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (di seguito anche hallmarks), classificati in cinque categorie identificate con lettere dalla A) alla E), previsti dall’Allegato 1 al decreto legislativo – elementi distintivi;
– la presenza di una riduzione (potenziale) dell’imposta dovuta in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica – riduzione di imposta;
– la presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più contribuenti in Italia – vantaggio principale.
Dunque, gli aggiustamenti in parola effettuati verso giurisdizioni con imposizione azzerata o inserite in liste di Paesi non cooperanti rientrano nel meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione DAC 6.
Circa la tempistica entro cui assolvere all’obbligo, la risoluzione n. 78/2021 specifica che la comunicazione va effettuata entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione. Si chiarisce che la data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo.
Per le comunicazioni successive alla prima, i 30 giorni decorrono dalla data di approvazione del bilancio della società controllante che effettua l’aggiustamento.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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