La società incaricata, nel 2021, di erogare indennità non imponibili ai collaboratori sportivi in base alle misure anti-Covid introdotte dal decreto “Sostegni-bis” per dare ossigeno a uno dei settori più danneggiati dalla pandemia, ha tempo fino al termine di presentazione del modello 770/2022 per trasmettere i dati riguardanti le relative certificazioni uniche, e cioè fino al 31 ottobre 2022.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 345 del 27 giugno 2022 diretta a una società che, appunto, su delega del governo, nel 2021, ha corrisposto il contributo previsto dall’articolo 44 del decreto “Sostegni-bis” nell’ambito delle misure agevolative adottate per aiutare a superare le difficoltà derivanti dalla pandemia.
L’emolumento, come detta la norma, non costituisce reddito per chi lo riceve, quindi, è stato considerato dall’istante non imponibile ai fini delle imposte sui redditi e, di conseguenza, erogato senza operare alcuna ritenuta. La società osserva che, in pratica, il beneficio è una riproposizione dell’indennità riconosciuta agli stessi soggetti per il mese di marzo 2020 e per i mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020.
Detto ciò, chiede quali siano gli obblighi certificativi che dovrà adempiere in base al suo ruolo di sostituto d’imposta e i termini di trasmissione al Fisco dei dati relativi alle Cu.
L’Agenzia delle entrate ricorda che in materia di certificazioni uniche, secondo l’articolo 4, comma 6-quinquies, del Dpr n. 322/1998, l’invio telematico all’amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti d’imposta, delle Cu relative esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
La risposta all’istante è nella norma appena citata. La società, come si ricava dalla disposizione, ha tempo fino alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – ossia del modello 770/2022 – per trasmettere online all’Agenzia i dati relativi agli emolumenti non imponibili erogati a sostegno dei collaborati sportivi nel 2021, e cioè fino al 31 ottobre 2022.
Per quanto riguarda la compilazione del modello, il documento di prassi fornisce istruzioni dettagliate chiarendo che per le indennità erogate, la società dovrà compilare la sezione “Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi”, indicando:
– nel punto 1, la causale pagamento “N” – “indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
- nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
- in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, non professionale, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici
– nel punto 2, l’anno “2021”
– nel punto 4, va riportata le indennità complessivamente corrisposte che non concorrono alla formazione del reddito, che deve essere riportato nel successivo punto 7, nel quale vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, quindi, non sono assoggettate a ritenuta
– nel punto 6, il codice “22”, che individua i redditi esenti o somme che non costituiscono reddito.
fonte fiscooggi.it