Con la risposta n. 720 del 18 ottobre 2021, l’Agenzia ha chiarito che se una società, relativamente all’investimento in un magazzino “automatizzato”, acquisito in leasing, sopporti in senso proprio i rischi e fruisca dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività nei cui processi il nuovo investimento è inserito, può accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Detto credito, inoltre, è cedibile all’interno del consolidato fiscale.
Una società immobiliare chiede chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, comma 1056, legge di bilancio 2021), relativamente all’investimento in un magazzino automatizzato autoportante refrigerato, da acquisire tramite leasing e, successivamente, da concedere in locazione operativa a una società del gruppo.
Il capitale sociale della società risulta posseduto al 51% da una compagine e al residuo 49% da altre due società.
La società in questione fa parte di un gruppo e i soci possiedono, a loro volta, indirettamente il 100% del capitale sociale della società capogruppo.
Dal punto di vista fiscale, la compagine partecipa, in qualità di consolidata, al consolidato di cui è consolidante la società che ne possiede la maggioranza delle quote; nel consolidato fiscale, tra le altre, è presente, quale consolidata, anche la società capogruppo.
L’istante risulta essere in possesso di una serie di fabbricati e terreni, tra cui un terreno in un’area confinante con lo stabilimento produttivo della capogruppo. Su una parte del terreno appena menzionato, l’interpellante sta progettando la costruzione di un polo logistico per l’immagazzinamento, stoccaggio e gestione delle spedizioni di prodotti, contenente un magazzino automatizzato autoportante refrigerato, da finanziare attraverso dei contratti di leasing, da sottoscrivere con un istituto di credito.
In particolare, la società intende cedere alla banca il terreno sul quale sorgerà il polo logistico ed il magazzino, e successivamente sottoscriverà due diversi contratti di locazione finanziaria: un contratto di leasing che finanzierà tutte le opere edili, civili, gli oneri di urbanizzazione e gli impianti del polo logistico e un contratto di leasing che finanzierà il magazzino.
Il polo logistico verrà costruito in immediata contiguità con lo stabilimento esistente della capogruppo e sarà progettato per contenere un magazzino automatizzato autoportante refrigerato, finalizzato allo stoccaggio dei prodotti, il quale sarà collegato con un tunnel allo stabilimento produttivo della capogruppo e permetterà la gestione dei flussi produttivi tra lo stabilimento produttivo e il magazzino.
Alla conclusione dei lavori di costruzione, l’istante concederà in locazione operativa alla capogruppo il polo logistico e il magazzino automatizzato autoportante refrigerato per lo stoccaggio del prodotto.
Ciò posto, l’interpellante avanza tre quesiti:
a) se, con riferimento al magazzino che verrà acquisito in leasing, che verrà concesso in locazione operativa alla capogruppo e che sarà interconnesso ai sistemi gestionali di fabbrica di quest’ultima, la società possa beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1056 legge n. 178/2020, ferme restando tutte le ulteriori condizioni sostanziali e procedurali previste dalla norma.
Sul punto, nel prospettare una risposta positiva, l’istante osserva, fra l’altro, che, nella disposizione normativa in questione, non è presente alcuna causa di esclusione applicabile alle società che effettuano l’investimento in beni strumentali concessi successivamente a noleggio/locazione operativa.
b) se il credito, determinato ai sensi del comma 1056 citato, possa essere trasferito al consolidato fiscale cui la società partecipa in qualità di consolidata.
Anche in relazione al descritto quesito, secondo l’istante, la risposta appare positiva, stante l’assenza di un divieto espresso nella norma.
c) se, con riferimento alla determinazione del costo agevolabile del magazzino ai fini del credito d’imposta di cui al comma 1056 citato, l’istante possa applicare i chiarimenti forniti dall’articolo 3-quater, comma 4 Dl n. 135/2018, che – in tema di iper ammortamento dei magazzini automatizzati autoportanti – ha agevolato il costo attribuibile alla “scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato”.
L’Agenzia premette che, precisato nella circolare n. 4/2017, l’iper ammortamento – di cui il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi rappresenta sostanzialmente l’evoluzione normativa – consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione, fruibile dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.
I beneficiari dell’agevolazione, quindi, sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario).
Con la successiva circolare n. 9/2021, è stato confermato che, anche relativamente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, i beneficiari dell’agevolazione sono i proprietari ed i locatari finanziari; per questi ultimi, il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante è rappresentato dal “costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore.
La citata circolare del 2017 ha chiarito che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio.
La finalità dell’agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l’effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l’attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa. Il principio di diritto n. 2/2020 ha evidenziato, in proposito, che tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell’agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
In considerazione delle numerose analogie esistenti – sia in termini di ratio dell’agevolazione sia per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi – tra la disciplina del super e dell’iper ammortamento e la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si ritengono, secondo l’Agenzia, applicabili al caso di specie i chiarimenti forniti – in tema iper ammortamento – nella circolare n. 4/2017 e nel principio di diritto n. 2/2020, relativamente alla concessione in locazione operativa a terzi dei beni oggetto dell’investimento.
In relazione al primo quesito, l’Agenzia precisa che, laddove dal futuro contratto di locazione operativa dovesse emergere che l’interpellante, relativamente all’investimento nel magazzino, sopporti in senso proprio i rischi e fruisca, al contempo, dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi il nuovo investimento è inserito, la società potrà accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. In linea generale, infatti, completa l’Agenzia, la circostanza che l’investimento effettuato sia oggetto di un successivo contratto di noleggio/locazione operativa stipulato con un terzo non costituisce, di per sé, una causa ostativa all’accesso all’agevolazione.
Quanto, poi, alla possibilità di trasferire il credito d’imposta, di cui al citato comma 1056, al consolidato fiscale, la tesi dell’istante – secondo l’Agenzia – trova accoglimento nella risposta n. 508/2021. In tale documento di prassi si afferma, infatti, che in assenza di un espresso divieto che impedisca – in analogia a quanto previsto esplicitamente nell’ultimo periodo del comma 191 legge n. 160/2019 – ogni forma di cessione o trasferimento anche all’interno del consolidato fiscale, il credito d’imposta derivante di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020 non soggiace allo stesso limite e, di conseguenza, può essere liberamente trasferito nell’ambito del consolidato fiscale.
Sì alle agevolazioni per le diverse tipologie di magazzini
Infine, secondo l’Agenzia, i chiarimenti contenuti nell’articolo 3-quater, quarto comma, Dl n. 135/2018, seppur specificamente riferiti alla disciplina dell’iper ammortamento, sono applicabili anche ai magazzini automatizzati autoportanti, agevolabili con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. In sintesi, con detta norma, il legislatore ha inteso eliminare ogni eventuale incertezza interpretativa sul punto, assicurando identità di trattamento ad entrambe le tipologie di investimento ai fini dell’accesso all’agevolazione (magazzini automatizzati “autoportanti” e “tradizionali”). Indi, la disposizione in esame ha sancito in via legislativa l’agevolabilità del costo delle scaffalature autoportanti, nonostante la loro intrinseca natura “immobiliare” dovuta al fatto di essere, oltre che una componente “impiantistica” asservita agli impianti automatici di movimentazione, anche “parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato” (circolare n. 4/2017).
In sostanza, la disposizione in esame – riguardante l’iper ammortamento – si riferisce ai magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica di cui all’allegato A, annesso alla legge di bilancio 2017.
Considerato che, analogamente all’iper ammortamento, l’ambito oggettivo della disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057 legge n. 178/2020 è costituito dagli “investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232” (il comma 189 della legge n. 160/2019 si esprime in maniera similare) e che, come detto, il credito d’imposta in esame costituisce un’evoluzione dell’iper ammortamento, l’Agenzia ritiene che il comma 4 dell’articolo 3-quater in argomento si applichi anche ai magazzini automatizzati, che possono, dunque, beneficiare del predetto credito d’imposta.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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