Per i consulenti del lavoro e commercialisti incaricati a rilasciare al contribuente che intende fruire del superbonus 110% il “visto di conformità”,dei dati potrebbe profilarsi qualche rischio di responsabilità penale. Il tema è stato analizzato in dettaglio da un recente approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro.
Per ottenere la detrazione, ovvero esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto delle spese sostenute, il contribuente interessato è tenuto a presentare “asseverazioni” e “attestazioni” sia sui costi che sugli aspetti tecnici per i quali è prevista la responsabilità penale.
La Fondazione Studi analizza nel documento (allegato in fondo all’articolo) la normativa e la giurisprudenza in materia sui possibili rischi anche per i professionisti dell’area fiscale e amministrativa. Le comunicazioni necessarie per fruire dell’agevolazione si legge nel testo normativo, va effettuato “in via telematica, anche avvalendosidei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”, tra i quali,
alla lettera a), sono ricompresi anche i Consulenti del Lavoro ” i commercialisti.
Viene evidenziato che i soggetti tenuti a rilasciare le asseverazioni per gli interventi sono i tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, questi ultimi chiamati inoltre a rilasciare le documentazioni relative alla congruità delle spese sostenute. Per loro
D’altra parte e’ richiesto anche l’intervento dei Consulenti del Lavoro e dei commercialisti come soggetti incaricati a rilasciare al contribuente il “visto di conformità”, previsto dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, sui ” dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta” Tale norma prevede conseguenze penali in capo al professionista in caso di irregolare apposizione del visto.
Secondo l’analisi della Fondazione però una analisi puntuale del testo della norma “…il consulente del lavoro nonpuò in alcun modo essere destinatario delle “sanzioni di natura penale” e della “sanzione amministrativa” che il comma 14 commina soltanto ai “tecnici abilitati” e ai “professionisti incaricati della progettazione strutturale” nel caso in cui questi abbiano rilasciato attestazioni e asseverazioni infedeli dichiarando il falso.
Su questa lettura, possibile materia di contenziosi potrebbe essere utile un chiarimento di prassi .
fonte fiscoetasse.com
Comments are closed.