Nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto “Rilancio” a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.
Relativamente al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186 Decreto “Rilancio”) viene chiarito che, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime «de minimis» previsto dai Regolamenti europei nel rispetto dello stanziamento previsto per l’anno 2020 pari a 60 milioni.
L’Agenzia Entrate ricorda inoltre che l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).
Ricordiamo che, per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.
fonte fisco.it
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