Bonus locazioni turistiche: tempi supplementari agli sgoccioli per il versamento dei canoni relativi agli scorsi mesi di gennaio, febbraio e marzo. Scade, infatti, il prossimo 29 agosto, l’extra–time concesso dall’Agenzia per effettuare l’adempimento e fruire del credito d’imposta previsto (nella misura del 60% per i canoni d’affitto di immobili e del 50% per quelli relativi alla locazione di aziende) dall’articolo 5 del Dl “Sostegni-ter” in favore delle imprese turistiche e dei gestori di piscine (codice Ateco 93.11.20) che, a causa della pandemia, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Requisito non necessario, in caso di attività avviate dal 1° gennaio 2019 o anche nell’ipotesi di soggetti, che al momento dell’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano “il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19”.
La misura agevolativa, che ha condizionato la fruizione del credito al pagamento dei richiamati canoni, sottoposta all’attenzione della Commissione europea per la verifica dei limiti previsti in materia di aiuti di Stato dal “Temporary Framework”, era stata da questa autorizzata con la decisione C (2022) 3099 final del 6 maggio scorso, la quale aveva stabilito il termine del 30 giugno 2022 per il versamento degli affitti in argomento.
Tanto premesso, per venire incontro alle difficoltà manifestate dai contribuenti interessati nell’applicazione delle disposizioni legislative, l’Agenzia delle entrate, con una faq pubblicata sul proprio sito, ha spostato tale termine al prossimo imminente 29 agosto, nel rispetto della norma contenuta nell’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000).
Oltre al versamento dei canoni, per assicurarsi il beneficio, gli interessati dovranno ricordarsi di inviare telematicamente all’Agenzia, entro il 28 febbraio 2023, l’autodichiarazione formalmente approvata con il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2022 nella quale attestano il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni imposte dalla Ue.
fonte fiscooggi.it