Il DL Aiuti in conversione prevede novità per i professionisti titolari di crediti verso la PA.
In particolare, con l’art 20 ter rubricato “Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione” si estende la platea dei soggetti che:
- possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
- maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche
- con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
La norma in esame concede tale possibilità anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.
A tal fine l’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
La norma stabilisce che anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Si prevede che le disposizioni sopra citate si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Il dossier al decreto ricorda che il comma 3-bis stabilisce che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
fonte fiscoetasse.com