Dalla proroga per aprile, maggio e giugno 2022 dell’Iva al 5% per il gas metano per uso civile e industriale, alla riduzione temporanea dell’aliquota Iva per il gas naturale per autotrazione, ai bonus per le imprese “gasivore” e “non gasivore”. Le novità sulle misure di favore nel settore del gas previste dai decreti Sostegni-ter (Dl n. 4/2022), Energia (Dl n.17/2022), Ucraina (Dl n. 21/2022) e Aiuti (Dl n. 50/2022), nella circolare dell’Agenzia n. 20 del 16 giugno 2022.
Aliquota Iva agevolata nel settore del gas
L’articolo 2, comma 1, del Dl n. 17/2022 ha previsto la proroga, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, della riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali.
L’articolo 1-bis del Dl n. 21/2022 ha stabilito la riduzione temporanea dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, fissandola in misura pari al 5 per cento.
Credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al primo trimestre 2022
Il documento di prassi ha evidenziato che la norma in esame prevede, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette “gasivore”), un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Sotto il profilo soggettivo, per accedere al beneficio, le imprese “gasivore” devono possedere i requisiti del decreto del ministro della Transizione ecologica n. 541/2021, e, in particolare:
- operare in uno dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo decreto
- aver consumato nel primo trimestre dell’anno 2022 un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25% del volume indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Ulteriore requisito richiesto dalla norma è aver subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita all’ultimo trimestre del 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019.
Sotto il profilo oggettivo, è stato precisato quanto segue:
al fine della determinazione dell’ammontare del credito d’imposta (pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022), si tiene conto del costo della commodity, ad esclusione di ogni altro onere accessorio indicato in fattura diverso dalla componente gas
il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori
il beneficio fiscale è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre
con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto del gas trova applicazione il principio di competenza di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.
Credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022
La circolare ha evidenziato che il beneficio fiscale è stabilito nella misura del 25 per cento, in forza dell’articolo 2, comma 2, del decreto Aiuti. Come già anticipato con la FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022, è possibile fruire del credito d’imposta stesso in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché siano rispettati i requisiti previsti dalle norme e il sostenimento delle spese sia documentato mediante le relative fatture di acquisto.
Credito d’imposta a favore delle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas naturale
Nella circolare è stato evidenziato che, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del Dl n. 17/2022 (cosiddette “non gasivore”) è stato riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Cedibilità dei crediti d’imposta
La circolare si sofferma, inoltre, sulla cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “gasivore” e “non gasivore”, chiarendo che tali crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a determinate condizioni. Inoltre l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Il credito d’imposta è fruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022.
Incremento aliquote altri crediti d’imposta
Il documento di prassi evidenzia, infine, che con il decreto Aiuti sono state modificate le aliquote di altri crediti d’imposta già istituiti. In particolare:
l’articolo 2, comma 3, aumenta dal 12% al 15% l’aliquota del credito d’imposta previsto dall’articolo 3, comma 1, del Dl n. 21/2022 in favore delle imprese “non energivore”
l’articolo 21 incrementa, dal 20 al 50%, la misura del credito d’imposta per gli investimenti nei cosiddetti “beni strumentali immateriali 4.0”
l’articolo 22, comma 1, incrementa, dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, previste per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
l’articolo 23 modifica, per gli anni 2022 e 2023, la misura percentuale e l’ambito oggettivo di applicazione del “credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica”, in favore degli esercenti sale cinematografiche, sostituendo, per detto credito, il tetto massimo – originariamente previsto – del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.
fonte fiscooggi.it