La società importatrice, che ha maturato ingenti crediti d’imposta, in relazione all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni di CO2 ed elettrici (articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, della legge n. 145/2018, il Bilancio 2019), utilizzandoli solo parzialmente, in compensazione con le ritenute Irpef operate sui redditi dei propri dipendenti in qualità di sostituto d’imposta, può compensare ciò che resta con qualsiasi altro debito e senza limitazioni.
Il susseguirsi di norme e di documenti di prassi, osserva l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 240 del 29 aprile 2022, non ha fatto altro che confermare tale possibilità.
L’istante, in particolare, chiede di poter utilizzare l’importo restante in:
“1. Compensazione a fronte dei maggiori versamenti IRES e IRAP emergenti sui maggiori imponibili derivanti dalle procedure di Accordi Preventivi sottostanti gli accordi bilaterali tra l’Amministrazione finanziaria italiana e quelle estere di cui all’art. 31-ter del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, (…), ivi inclusi avvisi di accertamento o eventuali strumenti deflativi del contenzioso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquiescenza, accertamento con adesione, etc;
2. Compensazione a fronte di maggiori versamenti IRES e IRAP emergenti su maggiori imponibili derivanti da accertamenti fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana e della Guardia di Finanza, ivi inclusi avvisi di accertamento o eventuali strumenti deflativi del contenzioso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione, etc., ovvero in caso di ricorso per il pagamento di tributi, e relativi interessi, su base frazionata in pendenza del processo”.
Inoltre vuole sapere se le è consentito trasferire i crediti in questione nell’ambito del consolidato nazionale a cui aderisce, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante.
L’Agenzia rileva che i crediti di cui sono titolari le imprese costruttrici o importatrici sorgono a fronte di una mera anticipazione finanziaria effettuata dalle medesime per conto dello Stato, e che le stesse non sono le effettive destinatarie delle agevolazioni ma semplici intermediari che intervengono nel rapporto tra l’Erario e gli acquirenti dei veicoli e che, per espressa previsione normativa, sono obbligate a recuperare l’anticipazione sostenuta (erogazione ai clienti di contributi statali) sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
A tal proposito, ricorda che, con decreto ministeriale del 31 marzo 2000 (emanato per disporre l’“estensione dell’applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l’esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h ter), e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”) è stato previsto all’articolo 1 che, “1. Le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano, con riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati nell’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, anche alle somme, ivi comprese le sanzioni, dovute ai sensi:
a) dell’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
b) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
d) degli articoli 13, 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Non risultano dunque impedimenti all’utilizzo di detti crediti in compensazione, per il pagamento tramite modello F24 delle maggiori imposte dovute in seguito ad accertamenti o alla definizione tramite gli strumenti deflativi del contenzioso (acquiescenza, accertamento con adesione, eccetera) o, in caso di ricorso, per il pagamento di tributi, e relativi interessi, su base frazionata in pendenza del processo.
Con specifico riferimento alla possibilità di trasferimento del credito d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, l’Agenzia infine precisa, come ha fatto nella risposta n. 133 del 2 marzo 2021, che ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Tale trasferimento è consentito ai soli fini della compensazione con l’Ires del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi.
In tale ipotesi, trattandosi di crediti d’imposta di natura agevolativa, affinché possano essere effettuati i controlli automatizzati per verificare la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili (comunicate dal ministero dello Sviluppo economico all’Agenzia delle entrate) rispetto ai crediti utilizzati in compensazione, è necessario che nella sezione “Contribuente” del modello F24 siano indicati:
– nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito in compensazione
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del titolare (la società istante) che ha trasferito il credito d’imposta comunicato dal Mise nell’ambito del consolidato, insieme al codice identificativo”62″.