Anche se non espressamente nominati nell’elenco dei beni agevolabili, gli ecotomografi carrellati costituiscono dispositivi necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e sono equiparabili agli ecotomografi portatili, quindi, usufruiscono del regime Iva agevolato previsto dall’articolo 124 del decreto “Rilancio”. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate sulla base del parere tecnico delle Dogane.
Il dubbio risolto dall’Agenzia con la risposta n. 388 del 26 luglio 2022, è di una società che produce ecotomografi carrellati e i relativi accessori. Su tutti i sistemi, precisa l’istante, è disponibile il modulo wireless. Gli accessori (pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche) sono utilizzati per operare a distanza in modo da evitare il contatto con l’ecografo e ridurre al minimo il rischio di infezioni.
In particolare si tratta di dispositivi appartenenti alla stessa famiglia degli ecotomografi portatili. Sono a questi assimilabili, infatti, per le loro caratteristiche di mobilità e portabilità, in quanto collocati su un apposito carrello, parte funzionale dell’apparecchio, che ne consente il facile spostamento.
Una volta descritte le caratteristiche e le finalità degli ecotomografi carrellati, l’azienda chiede se alla loro cessione e alla cessione dei relativi accessori sia applicabile l’agevolazione Iva introdotta dall’articolo 124 del decreto “Rilancio” per l’acquisto dei beni, elencati nella norma stessa, necessari al contenimento e alla gestione della pandemia da Covid-19. La misura prevede, ricordiamo, l’esenzione Iva, senza conseguenze del diritto alla detrazione per il cedente, per le cessioni dei beni elencati, effettuate entro il 31 dicembre 2020, e l’aliquota ridotta del 5% a partire dal 1° gennaio 2021.
Tra i prodotti agevolabili rientra anche l’ecotomografo portatile a cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 12/2020, ha associato il codice Taric ex 9018 1200 (apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica). L’Adm, interpellata dall’istante per il suo caso, ha assegnato questa stessa qualificazione merceologica anche agli ecotomografi carrellati prodotti dalla società riconoscendoli come “Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica”, compresi nell’elenco dell’articolo 124 del decreto “Rilancio”.
Detto ciò, l’azienda, oltre a chiedere conferma sulla possibilità di applicare la tassazione Iva agevolata ai dispositivi prodotti, vuol sapere se, in caso di risposta affermativa, può recuperare la maggiore imposta versata per le fatture emesse erroneamente ad aliquota ordinaria, tramite nota di accredito.
L’Agenzia delle entrate, ripercorre, innanzitutto, la disciplina agevolativa che ha comportato l’integrazione della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto Iva, con l’aggiunta del numero 1-ter1 e di nuovi beni agevolabili tra i quali l’ecotomografo portatile.
I prodotti a regime speciale sono stati individuati dalla normativa interna con riferimento all’elenco indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione Ue 2020/491 del 3 aprile 2020. La circolare n. 26/2020 ha tuttavia chiarito che l’elenco presente nel decreto “Rilancio”, a differenza di quello redatto dalla Commissione Ue, ha natura tassativa e non esemplificativa. Dello stesso orientamento anche l’Agenzia delle dogane che indicata nella circolare n. 12/2020, quali sono i prodotti agevolabili e la loro qualificazione merceologica. L’Adm, tuttavia, apre uno spiraglio in caso di prodotti che pur non rientrando tra quelli indicati nella tabella allegata alla suddetta circolare, possano comunque ritenersi agevolabili secondo le finalità dell’agevolazione. In tal caso il contribuente dovrà dimostrare che il bene è comunque afferente, per natura e finalità d’uso, a quelli elencati dall’articolo 124 (circolare n. 45/Adm/2020).
Tornando alla vicenda dell’interpello, la risposta delle Entrate non può, quindi, prescindere dal parere tecnico dell’Adm e dalla relativa classificazione doganale. Per le Dogane gli ecografi a ultrasuoni carrellati (come gli ecografi portatili) prodotti dall’istante rientrano tra gli apparecchi appartenenti alla voce doganale 9018 e in particolare alla sottovoce 9018 12 00, “Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica” e, quindi, possono beneficiare dell’articolo 124.
A questo punto, anche l’Agenzia delle entrate conferma il via libera all’esenzione Iva per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota del 5% per quelle realizzate dal 1° gennaio 2021.
Per quanto riguarda l’estensione del beneficio agli accessori degli ecotomografi carrellati e ai moduli opzionali per operare a distanza, l’Agenzia ricorda che secondo la Corte di giustizia Ue “una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.
In estrema sintesi l’operazione accessoria deve integrare e consentire la principale e non avere natura autonoma, condizioni che, evidenzia l’amministrazione, sembrano riscontrarsi nel caso in esame.
Per quanto riguarda, la rettifica della maggiore imposta erroneamente applicata attraverso l’emissione di una nota di variazione, la norma cui fare riferimento è il comma 3 dell’articolo 26, del decreto Iva. La disposizione stabilisce che, in caso di inesattezze della fatturazione, le variazioni dell’imponibile o dell’imposta devono essere effettuate entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. La regola vale anche per l’agevolazione in argomento. La nota di variazione, pertanto, potrà essere emessa soltanto in relazione alle operazioni per cui tale temine è ancora pendente e non per le altre.
La società, infine, non potrà recuperare l’Iva ricorrendo al rimborso anomalo disciplinato dall’articolo 30-ter del decreto Iva, chance “eccezionale” accessibile solo se il mancato rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza di rimborso non deriva da “colpevole inerzia” da parte del contribuente.
fonte fiscooggi.it