I contagi da coronavirus non rallentano e la Commissione europea, con la decisione n. 2021/2313, ha deciso di confermare l’esenzione dall’Iva e dai dazi doganali per l’importazione dei beni necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’agevolazione potrà essere applicata anche nel periodo 1°gennaio-30 giugno 2022. Pur non trattandosi di una proroga, precisa la circolare n. 46/2021 dell’Agenzia delle dogane, non cambiano i presupposti per usufruire dell’agevolazione.
La misura, introdotta con lo scopo di facilitare il rifornimento dei dispositivi sanitari e delle apparecchiature mediche necessari per tutelare la salute pubblica, ha fatto il suo ingresso con la decisione Ue n. 491/2020 ed è stata più volte prorogata. L’ultimo slittamento aveva esteso l’agevolazione fino al 31 dicembre 2021.
Purtroppo però l’emergenza sanitaria non è ancora cessata e l’Unione europea ha ritenuto opportuno ritardare ancora lo stop al beneficio.
La nuova finestra è applicabile soltanto negli Stati elencati nella decisione stessa e tra questi è presente l’Italia.
I Paesi interessati dovranno inviare alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse all’agevolazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Il 31 ottobre 2022 è invece l’ultimo giorno per trasmettere l’elenco degli enti destinatari dei beni agevolati, le informazioni sintetiche riguardanti la natura e i quantitativi delle merci che usufruiscono dell’agevolazione, i provvedimenti adottati con lo scopo di rispettare i regolamenti Ue in relazione ai beni che rientrano nel campo di applicazione della misura.
Per le istruzioni sull’applicazione dell’esenzione e la definizione dei beni interessati e dei beneficiari, la circolare delle Dogane rinvia a precedenti documenti di prassi e, in particolare, alle circolari n. 43/2020 e n. 15/2021 e alla determinazione direttoriale n. 262063/2020.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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