Caro bollette: in un provvedimento del 17 giugno 2022, siglato oggi dal direttore dell’Agenzia, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (Arera), gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo a titolo solidaristico dovuto da produttori, estrattori e distributori di energia e gas, e finalizzato a disinnescare gli effetti degli aumenti di prezzi e tariffe del settore energetico su famiglie e imprese.
Per capire di cosa si tratta, ricordiamo che, per il 2022, l’articolo 37 del decreto “Ucraina” (Dl n. 21/2022), ha istituito un contributo straordinario a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.
Il contributo in argomento è pari al 25% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto allo stesso periodo precedente (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021). Va versato, per il 40% a titolo d’acconto, entro il prossimo 30 giugno e, per la restante parte, entro il 30 novembre 2022, utilizzando il modello di versamento F24.
La misura si applica nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. È, invece, esclusa quando l’incremento è inferiore al 10 per cento. Per determinare il saldo, gli interessati devono assumere il totale delle operazioni attive, al netto dell’Iva e quello delle operazioni passive, anche questo al netto dell’Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Oltre a questo, la norma istitutiva rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – in sostanza quello di oggi – la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.
Nel dettaglio, precisa l’atteso provvedimento, i tenuti al versamento del contributo devono indicarlo nella dichiarazione Iva da presentare nel 2023 e, se fanno parte di un gruppo Iva, l’adempimento deve essere effettuato dal rappresentante. In tale ipotesi, ciascun obbligato deve trasmettere a quest’ultimo i dati da inserire nella dichiarazione e le informazioni utilizzate per il calcolo del contributo, entro il termine di presentazione della stessa dichiarazione Anche perché il rappresentante è tenuto a elencare nella medesima i dati identificativi dei singoli debitori.
In concreto, acconto e saldo del contributo vanno versati, come detto, rispettivamente entro il 30 giugno e il 30 novembre prossimi, tramite modello F24, seguendo le istruzioni e utilizzando i codici tributo, che costituiranno il contenuto di una risoluzione di imminente emanazione.
Riguardo agli eventuali rimborsi, il provvedimento dispone che le eccedenze di versamento del contributo possono essere recuperate con la dichiarazione Iva e che, in tali casi, i rimborsi sono erogati con le modalità stabilite dal Dm del 22 novembre 2019 del ministero dell’Economia e delle Finanze, in sintesi, attraverso bonifico bancario o postale, o ancora, per le persone fisiche, che non comunicano le coordinate (bancari o postali), mediante titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane spa.
Infine, stabilisce le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza, al fine di contrastare e prevenire l’evasione fiscale.
fonte fiscooggi.it