Con la circolare n. 22/E firmata oggi, 23 giugno 2022, dal direttore dell’Agenzia delle entrate vengono fornite risposte ad alcuni quesiti riguardanti il prelievo solidaristico straordinario, introdotto dall’articolo 37 del Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), come modificato dall’articolo 55 del Dl n. 50/2022 (decreto “Aiuti”), per le imprese che operano nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi).
In particolare, il legislatore ha disposto un prelievo del 25% da applicare a una base imponibile risultante dal confronto tra i saldi del totale delle operazioni attive e passive evidenziate nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) relative ai periodi 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022.
Qualora dal confronto tra i saldi dei due periodi emerga uno scostamento inferiore al 10% o di un ammontare inferiore a 5 milioni di euro, il contributo straordinario non è dovuto.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022 sono stati definiti gli adempimenti dichiarativi – da effettuare in sede di dichiarazione Iva 2023 – e le modalità di versamento del contributo. Contestualmente, sul sito dell’Agenzia sono state pubblicate alcune Faq, con l’obiettivo di anticipare agli operatori del settore i primi chiarimenti sul contributo.
La risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022 ha da ultimo istituito i codici tributo relativi al versamento dell’acconto – da effettuare entro il 30 giugno per il 40% dell’importo complessivo dovuto – del saldo – da effettuare per la parte restante entro il 30 novembre – nonché di eventuali interessi e sanzioni.
L’Agenzia, con la circolare in esame, ha in sostanza raggruppato in un unico documento di prassi le risposte ai quesiti più rilevanti, con l’obiettivo di chiarire agli operatori del settore la platea dei soggetti coinvolti dal prelievo e le modalità di determinazione dello stesso.
I principali chiarimenti
Ambito soggettivo
Come già anticipato nelle Faq pubblicate, viene precisato, in primo luogo, che sono da ritenersi destinatari della disciplina in commento tutti i soggetti che esercitano nel territorio italiano una o più delle attività riconducibili, in linea di massima, ai codici Ateco:
- 06.20.00 Estrazione di gas naturale
- 19.20.10 Raffinerie di petrolio
- 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
- 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (Gpl) e loro imbottigliamento
- 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
- 35.11.00 Produzione di energia elettrica
- 35.14.00 Commercio di energia elettrica
- 35.21.00 Produzione di gas
- 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte
- 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
In aggiunta, l’Agenzia ora chiarisce anche che tali attività devono essere esercitate in entrambi i periodi di confronto presi a riferimento per il calcolo della base imponibile (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022).
Resta fermo, inoltre, che nei due periodi le attività interessate dal contributo devono essere esercitate non necessariamente come attività principale, ma anche come semplici attività residuali.
Qualora le attività fossero iniziate nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ai fini del calcolo della base imponibile, è necessario “adattare” il confronto prendendo a riferimento periodi omogenei. Ad esempio, nel caso di attività che inizia il 1° gennaio 2021, la base imponibile del prelievo è pari alla differenza del saldo delle operazioni attive e passive riferite al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022 rispetto al medesimo saldo riferito al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022.
In relazione al concetto di “inizio attività”, spiega inoltre l’Agenzia, bisogna rifarsi ai principi generali in materia di Iva. Si intende, quindi, il momento di apertura della partita Iva, purché accompagnata dallo svolgimento delle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di operazioni attive.
Irrilevante, infine, è la presenza di una sede o stabile organizzazione in Italia, in quanto è soggetto alla disciplina del contributo chiunque svolga le citate attività all’interno del territorio italiano.
Base imponibile
Riguardo alla determinazione dei saldi rilevanti per il calcolo della base imponibile, la circolare, in linea con il tenore letterale della norma, conferma che si deve considerare l’importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, desumibile dalle Lipe dei due periodi – incluse quindi quelle riferibili ad attività non interessate dal contributo – purché si tratti di operazioni rilevanti ai fini Iva.
Per tale motivo, considerato che nel totale delle operazioni attive indicato nelle Lipe confluiscono anche le operazioni non soggette a Iva, per carenza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies del Dpr n. 633/1972), queste ultime devono essere escluse dal totale delle operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione dei saldi dei due periodi. Discorso diverso è da fare, invece, per gli acquisti territorialmente non rilevanti ai fini Iva: non rientrando nel totale delle operazioni passive indicato nelle Lipe, in relazione a questi non è necessario effettuare alcuna rettifica.
In linea con il principio fissato dal legislatore della “onnicomprensività” dei dati rilevanti ai fini Iva riportati nelle Lipe, viene inoltre chiarito che anche l’ammontare dell’accisa pagata sui prodotti petroliferi da chi li importa e rivende, addebitata al cliente con una sorta di rivalsa economica (costituendo quindi base imponibile Iva sulle sole operazioni attive), non può essere scorporata dall’ammontare delle operazioni attive riportate nelle Lipe ai fini della determinazione dei saldi dei due periodi di riferimento.
Infine, l’Agenzia rileva che i periodi di confronto presi a riferimento per il calcolo della base imponibile del prelievo straordinario sono stati modificati per effetto dell’articolo 55 del decreto “Aiuti”: i due periodi – originariamente individuati dal decreto Ucraina in quelli 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021 e 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022 – sono stati estesi di una mensilità, facendo ricomprendere nel confronto anche i saldi relativi ai periodi di aprile 2021 e aprile 2022.
Tale modifica normativa ha comportato difficoltà di calcolo della base imponibile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente; questi, di fatto, non possono desumere dalle Lipe l’ammontare delle operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e aprile 2022 (gli importi mensili non sono oggetto di autonoma comunicazione nelle Lipe trimestrali).
Per tali soggetti, risponde l’Agenzia, le operazioni di aprile 2021 e aprile 2022 concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.
Gruppo Iva
La circolare, nell’ultima risposta, ricorda che in base al comma 4 dell’articolo 37 del decreto “Ucraina” il contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti che abbiano aderito a un Gruppo Iva, purché questi esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti nei citati codici Ateco.
Per effetto di alcune peculiarità della disciplina dell’Iva di gruppo, la verifica dell’obbligo ad assolvere il contributo e la determinazione dello stesso, nell’ipotesi di partecipazione al Gruppo Iva, richiede adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuenti.
Rammentando che, ai fini Iva:
- sono irrilevanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti appartenenti al Gruppo
- sono rilevanti e si considerano effettuate dal Gruppo Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da un soggetto partecipante al Gruppo nei confronti di un soggetto che non ne fa parte
- tutti gli obblighi dichiarativi sono assolti dal Gruppo stesso, che si occupa, quindi, anche di presentare le Lipe, che riepilogano tutte le attività riferibili all’unico soggetto “Gruppo Iva”,
l’Agenzia rappresenta che, ai fini del contributo straordinario, ciascun soggetto interessato che partecipi al Gruppo Iva sarà tenuto a ricostruire, per i due periodi presi a riferimento dalla norma, le Lipe che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell’ipotesi di mancata adesione al Gruppo.
Ai fini della ricostruzione delle cosiddette “Lipe virtuali”, pertanto, è necessario anche il ricorso alle informazioni desumibili dalla contabilità generale.
fonte fiscooggi.it