Fino al 9 dicembre scorso i soggetti in possesso dei richiesti requisiti hanno potuto presentare istanza per ottenere il contributo (c.d. startup) istituito dal Decreto Sostegni a favore dei titolari di reddito d’impresa:
– che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2018 e avviato l’attività nel corso del 2019;
– che hanno conseguito ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro, ma non hanno avuto accesso al contributo previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegni” perché non rientranti nel requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 e l’analogo valore dell’anno 2020.
Con provvedimento prot. 305784 dell’8 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni per presentare l’apposita istanza di richiesta del cfp, precisando che un successivo atto agenziale avrebbe stabilito la percentuale di riparto dei fondi disponibili, rapportando il limite di spesa con l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Tale atto si è concretato nel provvedimento prot. 365798 del 17 dicembre 2021 ed ha stabilito che, posto che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, ogni richiedente potrà contare sull’intero ammontare (100%) del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata. Si specifica che non deve esserci stata rinuncia all’istanza e che devono essere stati superati i dovuti controlli.
Il contributo sarà erogato:
– attraverso accredito sul conto corrente indicato dall’istante:
– oppure, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24, in base a scelta irrevocabile.
A seguire, con risoluzione n. 75 del 20 dicembre 2021, l’Agenzia ha diffuso il codice tributo utile per l’utilizzo del bonus tramite comnpensazione (con F24).
Pertanto, si completa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione.
Nel modello F24 va inserito il codice “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021”; va esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione è disponibile nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.
Il modello F24 verrà scartato nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto.
Nella risoluzione n. 75/2021 sono presenti anche le indicazioni da seguire da parte di coloro che hanno beneficiato del Cfp in parola, sotto forma di accredito o di credito di imposta, ma non ne avevano diritto e, quindi, intendono restituirlo spontaneamente.
Si precisa che la restituzione deve comprendere, oltre all’importo non spettante, anche sanzioni ed interessi ed applicando le riduzioni previste dall’articolo 13, Dlgs n. 472/1997.
Per i versamenti va utilizzato il modello F24 ELIDE, inserendo gli specifici codici tributo forniti con risoluzione n. 24/2021, di seguito indicati:
– 8128: Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021
– 8129: Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021
– 8130: Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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