La risposta ad interpello numero 618 del 20 settembre 2021 fornita dall’Agenzia delle entrate ha chiarito il sistema di detassazione riconosciuto a contributi e indennità Covid ricevuti in via eccezionale da imprese e lavoratori autonomi a seguito dell’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2.
Affrontando il quesito relativo ad una ditta individuale, beneficiaria nel 2020 del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”, l’Agenzia ha ribadito l’esenzione dall’obbligo di indicare le somme ricevute all’interno dei modelli REDDITI ed IRAP, ivi compreso il prospetto sugli aiuti di Stato.
Indicazioni che l’AE aveva già fornito con apposita comunicazione pubblicata sul portale “agenziaentrate.gov.it”, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto “Sostegni-bis”, con cui si è stabilito che i contributi e le indennità riconosciuti in via eccezionale a seguito dell’emergenza COVID-19 non sono subordinati al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione europea in tema di aiuti di Stato.
Analizziamo la questione in dettaglio.
L’interpello sottoposto all’Agenzia entrate nasce da un quesito relativo ad una ditta individuale che, nel corso dell’anno 2020, ha beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Decreto “Rilancio” (D.l. 19 maggio 2020 numero 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 numero 77).
La misura in questione, con lo scopo di contrastare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19, è stata riconosciuta ai titolari di partita IVA, esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nell’anno 2019 ed altresì in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi rispetto allo stesso mese del 2019;
Inizio attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Domicilio fiscale o sede operativa sita in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, in cui lo stato di emergenza era ancora in atto al 31 gennaio 2020.
La soluzione prospettata dall’istante considera il contributo a fondo perduto:
Esente ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
Soggetto all’obbligo di indicazione nel modello Redditi 2021/2020 all’interno dei quadri RG ed RS “Prospetto aiuti di Stato”;
Assente nel modello IRAP tanto nel quadro IS “Prospetto aiuti di stato” quanto nel quadro IQ, dal momento che le istruzioni non lo prevedono.
Nel rispondere al quesito l’AE evidenza innanzitutto il principio generale per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP tutti i contributi per i quali la normativa non prevede esplicitamente la non imponibilità.
Con specifico riferimento agli aiuti COVID-19 l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 comma 7 dello stesso Decreto “Rilancio”, le somme riconosciute a fondo perduto non sono soggette a tassazione sia per quanto concerne le imposte sui redditi che l’IRAP.
Più in generale il Decreto “Ristori” (D.l. 28 ottobre 2020 numero 137 convertito in L. 18 dicembre 2020 numero 176) prevede all’articolo 10-bis che: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati” spettanti ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché lavoratori autonomi, non concorrono “alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
Di conseguenza, sono esenti da tassazione IRES / IRAP i contributi e le indennità di qualsiasi natura, da chiunque erogati:
In via eccezionale in considerazione dell’emergenza COVID-19;
In favore di soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
Indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
In linea di principio, afferma l’Agenzia nella risposta ad interpello, le somme che “soddisfano contestualmente tutti i requisiti” sopra citati, rientrano “nell’ambito oggettivo di applicazione del menzionato articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020” e, di conseguenza, sono escluse da imposizione fiscale.
Venendo al secondo quesito, rappresentato dall’obbligo di indicare gli aiuti COVID-19 all’interno dei modelli dichiarativi, l’Agenzia delle entrate evidenzia che nella “Tabella codici aiuti di Stato”, posta in calce alle istruzioni del modello REDDITI, è indicato il Codice 20 relativo al contributo a fondo perduto a beneficio dei soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19, ai sensi del Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34/2020).
L’AE ricorda altresì che l’articolo 1-bis del Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021) introdotto in sede di conversione in Legge n. 106/2021 ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del Decreto “Ristori” con la conseguenza che la non imponibilità ai fini fiscali dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final in tema di aiuti di Stato riconosciuti durante la pandemia.
Al riguardo, con l’avvertenza pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, è stato chiarito che i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, i quali hanno beneficiato di contributi ed indennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica, non devono “indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16)”.
I soggetti sopra citati non sono neppure tenuti a compilare il prospetto degli aiuti di Stato, contenuto nei dichiarativi con i codici aiuto 24 (modello REDDITI) ed 8 (modello IRAP).
Sempre in tema di contributi a fondo perduto, le FAQ dell’Agenzia entrate in merito alla compilazione del modello REDDITI ed IRAP chiariscono che:
Nel prospetto relativo agli aiuti di stato presente nel quadro RS del modello REDDITI non dev’essere indicato l’importo dei sostegni economici accreditati nell’ambito delle misure straordinarie anti COVID-19 (codici 20, 22, 23, 27 e 28 della “Tabella codici aiuti di Stato”), posto che il dato è già conosciuto dall’Amministrazione finanziaria;
L’annotazione dell’attribuzione del contributo a fondo perduto dev’essere fatta tenendo conto della data di erogazione della somma;
In tema di dichiarazione IRAP i contributi a fondo perduto devono essere indicati tra le variazioni in diminuzione con codice 99, se presenti nel conto economico in una voce rilevante ai fini dell’imposta, al contrario non compaiono nel quadro IQ se l’interessato applica il metodo fiscale.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.