Con la risposta n. 308 del 26 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’obbligo di comunicazione a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto, previsto dalle disposizioni relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti, è in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770, da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.
Un Comune chiede chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni ad imprese commerciali e delle relative ritenute, disposto dall’articolo 20, comma 2 Dpr n. 605/1973.
In particolare, l’istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media.
I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’ente pubblico opera una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa (cfr. articolo 28, comma 2 Dpr n. 600/1973).
L’ente afferma di versare le ritenute all’erario tramite modello F24 con codice tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo e di presentare, come sostituto di imposta, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
In particolare, i dati riferibili ai contributi in argomento sono indicati nel quadro SF – destinato ad accogliere i dati identificativi dei percipienti dei contributi erogati dagli enti pubblici (e privati) – e, nello specifico, nel rigo SF4, punto 13, codice “D”.
Mediante la dichiarazione 770, dunque, l’ente impositore dispone di tutti i dati concernenti il contributo erogato.
Tanto premesso, l’istante osserva che, l’articolo 20, comma 2, Dpr n. 605/1973 dispone a carico dell’ente pubblico che corrisponde a imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto, un obbligo di comunicazione del domicilio fiscale dell’impresa percipiente, dell’ammontare e della causale dei pagamenti eseguiti, e dell’importo delle ritenute effettuate, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente. La norma non dispone alcun modello specifico per tale comunicazione o una specifica modalità di consegna, diversamente da quanto disposto per l’invio telematico del Modello 770.
L’istante chiede, dunque, di sapere come assolvere a questo obbligo di comunicazione.
L’Agenzia premette che l’articolo 20 Dpr n. 605/1973, contenente delle disposizioni transitorie, stabilisce al comma 2 che, “fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all’attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell’impresa percipiente l’ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l’importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente.»
L’articolo 28 Dpr n. 600/1973 stabilisce, a sua volta che, “I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della L. 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
Nelle more dell’emanazione del decreto previsto dal citato articolo 20, l’articolo 4 Dpr n. 322/1998 ha stabilito che «1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, e, quindi, anche i soggetti di cui all’articolo 28, “obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all’articolo 1,comma 1”.
Il quadro SF
Come evidenziato dallo stesso istante, quindi, nel modello 770 è contemplato il quadro SF, destinato ad accogliere i dati relativi ai “redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati“.
In particolare, i contributi corrisposti dagli enti pubblici vanno indicati nel rigo SF4, punto 13, utilizzando il codice D: «contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo(che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973».
In definitiva, spiega l’Agenzia, gli adempimenti di cui all’articolo 20, secondo comma Dpr n. 605/1973 hanno trovato una compiuta regolamentazione nel Dpr n. 322/1998, che disciplina gli obblighi dichiarativi dei sostituti d’imposta, ossia in una norma di rango primario che ben può sopperire alla mancanza del decreto del Mef ivi richiamato.
Con riferimento al caso di specie, in conclusione, visto il quadro normativo sopra riportato, l’Agenzia ritiene che l’obbligo di comunicazione sia in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770, da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.
fonte fiscooggi.it