E’ incostituzionale l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della Legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta tra detenuti e difensori.
Così la Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 24 gennaio 2022, nel giudicare fondata la questione sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, in riferimento all’art. 24 della Cost. sul diritto di difesa.
Per i giudici costituzionali, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza con l’avvocato costituisce una vistosa limitazione del diritto del detenuto a conferire con il proprio difensore, per come esplicitamente e puntualmente riconosciuto in atti sovranazionali, tra i quali la raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle “Regole penitenziarie europee” e le raccomandazioni adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
La procedura di visto, infatti, comporta l’apertura della corrispondenza da parte dell’autorità giudiziaria o dell’amministrazione penitenziaria delegata, la sua integrale lettura e il suo eventuale “trattenimento”, ossia la mancata consegna al destinatario, sia questi il difensore o lo stesso detenuto o internato.
La corrispondenza, in tal modo, oltre a subire un rallentamento nella relativa consegna, viene minata anche della sua segretezza con conseguente possibile “impedimento radicale della comunicazione”, sulla base del giudizio discrezionale dell’autorità che esercita il controllo.
Per la Consulta, inoltre, la disposizione in esame sarebbe del tutto inidonea allo scopo di impedire che il detenuto o l’internato possano continuare a intrattenere rapporti con l’organizzazione criminale di appartenenza, dal momento che il temuto scambio di informazioni “potrebbe comunque avvenire nel contesto dei colloqui visivi o telefonici, oggi consentiti con il difensore in numero illimitato, e rispetto al cui contenuto non può essere operato alcun controllo”.
Senza contare che la misura sarebbe “eccessiva” rispetto allo scopo perseguito, sottoponendo a controllo preventivo tutte le comunicazioni del detenuto in regime di carcere duro con il proprio difensore anche in assenza di qualsiasi elemento concreto di condotte illecite.
Il vulnus al diritto di difesa – si legge ancora nella decisione – risulterebbe particolarmente evidente nei confronti dei detenuti meno abbienti in quanto, in caso di trasferimento in struttura penitenziaria distante dalla sede del difensore di fiducia, la corrispondenza epistolare potrebbe costituire il principale mezzo a disposizione per comunicare con l’avvocato.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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