Con la risposta n. 82 del 9 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’apporto di un complesso di beni in cambio di una quota di partecipazione nella società conferitaria è un’operazione che non rientra nelle operazioni di acquisto di azienda o di ramo d’azienda potenzialmente elusive secondo il decreto “Ace”, poiché manca il trasferimento di denaro, che è il presupposto alla base del fenomeno potenzialmente duplicativo che la norma mira a contrastare.
Una società ha presentato un’istanza di interpello ordinario, ex art. 11, comma 1, lett. a) legge 212/2000, finalizzata ad ottenere chiarimenti in merito all’ambito applicativo della disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 3, lett. b) Dm 3 agosto 2017 (nuovo decreto “Ace”), avente ad oggetto l’acquisto di aziende ovvero di rami di aziende tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario.
Nel corso del 2019, infatti, il gruppo è stato interessato da una complessa operazione di riorganizzazione societaria, che, nella fase iniziale, ha comportato il conferimento a favore di due società allora possedute dal gruppo di alcuni rami d’azienda, condotti direttamente dal gruppo e da un’altra società.
L’istante rileva che l’articolo 10 decreto “Ace” prevede talune disposizioni antielusive speciali, tese ad evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio.
Ebbene, la norma citata, al terzo comma, individua talune fattispecie al verificarsi delle quali opera un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell’Ace commisurato a:
a) i corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo
b) i corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo
c) l’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio incorso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti di soggetti del gruppo.
In sostanza, con riferimento alla riorganizzazione esposta, la società istante, chiede di confermare, anche sulla scorta di prassi dell’Agenzia delle entrate, che i conferimenti di azienda ricevuti siano esclusi dall’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 10, terzo comma, lett. b) decreto “Ace”.
L’Agenzia premette che il citato articolo 10 decreto “Ace” contiene un elenco di operazioni che il legislatore ha ritenuto potenzialmente elusive, in quanto idonee a realizzare un’indebita moltiplicazione del beneficio Ace all’interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro, effettuate al fine di creare base Ace in capo a più soggetti, a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio.
La ratio delle disposizioni in commento, di natura antielusiva, consiste nell’evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Presupposto di tale “indebita moltiplicazione”, anche solo potenziale, è il trasferimento di somme di denaro all’interno del gruppo stesso attraverso cui “creare artificiosamente” base agevolabile ai fini Ace, utilizzando risorse che, in precedenza, hanno già determinato un’agevolazione in capo ad altri soggetti del gruppo. In questo senso, l’articolo 10 in questione prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini Ace (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza “dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo”.
Vi è, quindi, un evidente riferimento ai “corrispettivi in denaro” che, immessi nel gruppo, potrebbero essere utilizzati al fine di effettuare successivi conferimenti agevolabili. Con riferimento alla sostanzialmente analoga fattispecie dell’acquisto di partecipazioni nel gruppo, poi, una precedente prassi dell’Agenzia (cfr. circolare n. 21/2015) ha chiarito l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale delle operazioni di acquisto infragruppo di partecipazioni, nei casi in cui detto acquisto non si realizzi mediante un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo in denaro.
Nel caso di specie, osserva l’Agenzia, il conferimento d’azienda di cui ha beneficiato l’istante ha previsto l’apporto di un complesso di beni (ramo d”azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.
L’operazione ha presupposti simili alla cessione d’azienda con la differenza che, in tale specifica operazione, non vi è il pagamento di un corrispettivo in denaro ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.
Ebbene, proprio l’assenza di un corrispettivo in denaro esclude che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d’azienda potenzialmente elusive di cui al citato articolo 10, comma 3) lett. b) decreto Ace: in tale operazione, infatti, viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del fenomeno potenzialmente duplicativo che la norma contrasta che è il trasferimento di somme di denaro, che hanno già incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute, ad altri soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in essere ulteriori conferimenti in denaro.
In definitiva, conclude l’Agenzia, i conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non devono comportare alcuna sterilizzazione della base Ace in capo alla società conferitaria.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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