Può fruire del Superbonus per le spese di rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e per la sostituzione degli infissi, il titolare di un condominio soggetto a tutela culturale e paesaggistica, a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste dalle disposizioni di favore. La preclusione vale invece per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 341 del 23 giugno 2022.
Secondo l’istante, proprietario di un’unità del condominio e cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’Aire, per i lavori che intende realizzare, si può avvalere degli sconti previsti dall’articolo 119 e 121 del Dl n. 34/2020, considerando che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche o in alternativa il conseguimento della classe più alta.
L’Agenzia dopo aver ripercorso la normativa e la prassi sul Superbonus precisa che nel caso prospettato dall’istante il comma 2 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” stabilisce che in presenza dei vincoli posti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure nel caso in cui gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la maxi detrazione vale per gli interventi trainati di efficientamento energetico se assicurano il miglioramento di due classi o il conseguimento della classe energetica più alta. In questa ipotesi, come chiarito anche dalla circolare n. 30/2020 la verifica relativa alle classi energetiche raggiunte si deve fare con riferimento alla singola unità.
Nel caso rappresentato dall’istante, quindi, via libera al Superbonus per le spese richiamate nel comma 2 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, cioè quelle relative al rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi, essendo interventi trainati.
fonte fiscooggi.it