La sentenza della Commissione provinciale, relativa all’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice, in ragione della sua cancellazione, non ha l’effetto di travolgere l’obbligazione tributaria anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, né di quelli limitatamente responsabili se abbiano partecipato alla distribuzione del patrimonio finale, sopravvivendo in capo agli stessi la relativa responsabilità. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 23315 del 26 luglio 2022.
I fatti
In seguito al controllo della posizione fiscale di una società in accomandita semplice, in relazione all’anno d’imposta 2007, l’Agenzia ha accertato alla legale rappresentante, in proprio e nella qualità, maggiori ricavi, determinando maggiori imposte sul reddito, Iva e Irap. Lo stesso avviso di accertamento è stato notificato alla società e ai soci e, in contenzioso, ha avuto sorti diverse, in particolare, con riferimento al ricorso proposto dalla contribuente accomandataria. La donna ha sostenuto che la società era stata cancellata dal registro delle imprese con atto iscritto il 14 gennaio 2009 e che, quindi, non poteva essere considerato soggetto giuridico ancora esistente alla data della notifica dell’atto impositivo. La Commissione provinciale ha accolto il ricorso, osservando che in base all’articolo 2495 cc, la società si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese e, inoltre, che tale estinzione ha effetto retroattivo con conseguente nullità degli eventuali atti di accertamento emessi sia nei suoi confronti che nei confronti dei soci. Dello stesso avviso la Commissione regionale che ha respinto l’appello dell’Agenzia.
Nel dettaglio, il giudice di secondo grado ha ritenuto che:
– in presenza di un unico atto notificato a società e soci, la contribuente accomandataria, dovendo adempiere al pagamento di un debito tributario in quanto soggetto responsabile illimitatamente dei debiti sociali, ben avrebbe potuto beneficiare del giudicato, nel frattempo formatosi nei confronti della società. Il socio, cioè, una volta annullato l’accertamento nei confronti della società con sentenza della Commissione provinciale passata in giudicato, avrebbe visto riflettere sulla propria posizione gli effetti del giudicato favorevole per la società
– nessun pregiudizio avrebbe potuto subire l’amministrazione al proprio diritto di difesa, essendo stata parte sia dell’uno che dell’altro giudizio.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge (articoli nn. 1306 e 2909 cc; 2312, 2324 e 2495 cc; 5 Tuir; 41 e 65, Dpr n. 600/1973) poiché, nonostante l’avviso di accertamento fosse stato pacificamente diretto ai soci personalmente, in relazione all’obbligazione tributaria per imposte dirette e Iva, la sentenza impugnata, invece, era equivalente a una pronuncia di rito dichiarativa dell’assenza di capacità processuale per mancanza del soggetto titolare dell’obbligo e, quindi, come tale inidonea al giudicato. Le statuizioni del giudice di secondo grado, cioè, erano fondate essenzialmente sulla avvenuta produzione dell’effetto estintivo e sulla ritenuta, conseguente, nullità dell’avviso di accertamento nei confronti della socia, come se questo fosse stato conseguenza dell’emissione di un avviso di accertamento tecnicamente pregiudiziale, poiché emesso nei confronti di un soggetto inesistente. Al riguardo, l’Agenzia ha posto in luce che il giudicato invocato si limitava ad annullare ogni rilievo nei confronti della società̀ in accomandita semplice ormai estinta, ma non riguardava il presupposto dell’imposta.
La Corte ha accolto il ricorso e ha “ricordato che … sussiste litisconsorzio necessario fra la società̀ ed i soci illimitatamente responsabili, ma ciò̀ ovviamente presuppone l’esistenza di tutti tali soggetti, laddove nell’ipotesi in cui – come nella specie – la società̀ sia estinta non vi è alcuno spazio per predicare il litisconsorzio con la medesima”.
Osservazioni
I giudici di piazza Cavour hanno esaminato gli effetti della cancellazione di una società di persone sia sul piano processuale che sul piano sostanziale.
Con riferimento agli effetti processuali, la cancellazione determina l’estinzione della società e la priva della capacità di stare in giudizio, creando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci. Al riguardo, la Corte ha distinto l’ipotesi in cui l’estinzione sia avvenuta in corso di giudizio, dalla fattispecie nella quale sia stata precedente, precisando che solo nella prima i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già̀ in capo all’ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (ex articolo 331 Cpc), con successione congiunta nella posizione del litisconsorte estinto (Cassazione, n. 8486/2016), a prescindere dalla inscindibilità̀ o meno del rapporto sostanziale (Cassazione, n. 6285/2018). Diversamente, nei casi in cui l’estinzione sia precedente al giudizio, come nella fattispecie, il litisconsorzio nell’impugnazione degli atti di accertamento delle società̀ di persone non assume alcuna rilevanza qualora lo stesso accertamento sia stato già̀ originariamente compiuto nei confronti del socio illimitatamente responsabile della società̀ estinta. Ciò in quanto manca il presupposto che giustifica il litisconsorzio necessario, costituito, appunto, dalla verifica fiscale effettuata nei confronti della società̀ di persone non più̀ esistente (Cassazione, n. 20024/2017). Nella controversia in esame, poiché la sentenza della Ctp resa nei confronti della società̀ ha posto rimedio al rapporto processuale instaurato erroneamente nei confronti del soggetto ormai estinto, legittimamente la Cassazione ha ribadito che deve essere esclusa la necessità del litisconsorzio.
Con riferimento al fenomeno successorio derivato dalla cancellazione (Cassazione, sezioni unite, n. 6070/2013), poi, la Corte ha affermato che l’estinzione della società non può comportare l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti, che facevano capo all’ente estinto (sia pure facendo, ovviamente, salva la possibilità̀ di agire nei confronti dei soci, alle condizioni previste dall’ex articolo 2324 cc), trasferendosi gli stessi ai successori (articolo 2495 cc).
Dopo aver affermato l’assenza di litisconsorzio e la sopravvivenza delle obbligazioni sociali all’estinzione della società̀ per sua avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, la Cassazione ha precisato che si determina la piena perseguibilità̀ della controversia, volta all’accertamento del debito sociale, nei confronti dei soci. Ma non senza condizioni, a seconda che si tratti di soci limitatamente ovvero illimitatamente responsabili: solo i primi devono aver partecipato alla distribuzione del patrimonio residuo in sede di liquidazione (rispondono in base e nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione ex articolo 2495, comma 2, cc), essendo sufficiente per i secondi il loro status di illimitatamente responsabile tale rimane ex articolo 2312 cc (Cassazione, sezioni unite, n. 6070/2013). Del resto la Corte ha implicitamente valutato l’impossibilità di estendere il giudicato favorevole alla società nei confronti dei soci (ex articolo 1306 cc). Nonostante la Corte non lo abbia affermato espressamente, tuttavia, deve ritenersi che la solidarietà nei rapporti tra i soggetti obbligati non sussiste proprio poiché la società̀ è estinta e, quindi, in mancanza di uno dei soggetti del vincolo solidale, non potrebbe essere applicato l’articolo 1306 cc, al fine di annullare l’accertamento dei soci e di escludere gli effetti delle relative obbligazioni.
La Cassazione, infatti, ha concluso che l’annullamento del solo atto emesso nei confronti della sas ormai estinta, pronunciato in separato giudizio, la cui sentenza si sia resa definitiva per mancata impugnazione, e fondato sulla ratio decidendi dell’estinzione della società̀ stessa, non preclude la prosecuzione del giudizio sulla spettanza della pretesa pendente nei confronti del socio accomandatario, che sia succeduto alla società̀.
fonte fiscooggi.it