Non resta più molto tempo per accedere al bonus tessile 2020. Le comunicazioni devono arrivare all’amministrazione finanziaria entro lunedì 22 novembre esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate utilizzando il modello approvato con provvedimento dello scorso 11 ottobre insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche. Rimandate, invece, al nuovo anno, come ha stabilito il provvedimento del 28 ottobre e comunicazioni relative alle rimanenze di magazzino 2021, le richieste potranno essere trasmesse dal 10 maggio al 10 giugno 2022.
Il tax credit previsto per il 2020 dal decreto “Rilancio” (articolo 48-bis, Dl n. 34/2020) è stato confermato anche per il 2021 dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 8, Dl n. 73/2021), che ha stanziato, ai fini dell’agevolazione, 95 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni per il 2022.
La misura, adottata con lo scopo di contenere le conseguenze economiche negative causate lockdown anti-Covid 19, è a favore degli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, ed è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui spetta l’agevolazione, limitatamente al periodo in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 (10 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
In particolare, possono chiedere il contributo le categorie economiche individuate dai 40 codici Ateco elencati nel decreto Mise del 27 luglio 2021.
Nella richiesta di accesso al bonus, ha stabilito il provvedimento dell’11 ottobre su richiamato, gli esercenti devono indicare a quanto ammonta l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta interessato dall’agevolazione rispetto alla media del triennio precedente.
La comunicazione può essere trasmessa all’Agenzia delle entrate direttamente dall’interessato o da un suo intermediario.
Nel caso in cui il credito d’imposta richiesto superi le soglie stabilite dalla commissione europea, l’esercente dovrà ricalcolare l’indennizzo rispettando tali limiti. Dovranno, inoltre, essere elencati gli eventuali altri aiuti di Stato richiesti ammissibili.
Trasmessa la comunicazione, il sistema restituirà una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile anche nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha inviato la comunicazione.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta attribuiti non può superare il fondo stanziato, per cui, a ogni beneficiario, sarà riconosciuto un contributo massimo pari al bonus richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà stabilita, in base alle risorse a disposizione, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Se i crediti richiesti saranno inferiori agli stanziamenti l’indennizzo sarà uguale al 100% dell’importo “teorico” comunicato.
La somma di cui possono usufruire i beneficiari è utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), presentato esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilità la percentuale di credito assegnato.
Se il bonus è superiore a 150mila euro l’esercente dovrà attendere i controlli antimafia. Superata la verifica, l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo del tax credit.
Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate sarà istituito il codice tributo da segnalare nel modello F24 per usufruire dell’agevolazione.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.