È sempre possibile per un contribuente compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta, prevista dal decreto “Rilancio”, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, a meno che la compensazione non venga espressamente preclusa. Questo il chiarimento contenuto della risposta n. 435 del 25 agosto 2022 dell’Agenzia delle entrate.
Una società operante nel settore assicurativo intende acquisire, a mezzo di “cessione del credito”, una serie di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 Dl n. 34/2020.
In particolare, chiede di sapere se sia possibile compensare i predetti crediti con le entrate di seguito elencate:
– codice tributo 2501 – Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014
– codice tributo 3354 – Imposta sulle assicurazioni – erario – articolo 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, legge 1216/1961
– codice tributo 3355 – Imposta sulle assicurazioni – erario – acconto – articolo 9, comma 1-bis, legge 1216/1961
– codice tributo 3356 – Imposta sulle assicurazioni RC auto – province – articolo 60 Dlgs 446/1997
– codice tributo 3357 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – articolo 334 Dlgs 209/2005
– codice tributo 3360 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano – articolo 2, comma 110 legge 191/2009
– codice tributo 3361 – Contributo al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – articolo 18, comma 1 legge 44/1999
– codice tributo 3358 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia – articolo 52, commi 4 e 5, legge 448/2001
– codice tributo 3359 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento – articolo 2, comma 110 legge 191/2009
– codice tributo 3363 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Valle d’Aosta – articolo 10, legge 690/1981 e successive modificazioni.
L’Agenzia premette che l’articolo 121, comma 3 Dl n. 34/2020 stabilisce che “i crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 Dlgs 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1 Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, all’articolo 34 della legge 388/2000, e all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007”.
Il richiamato articolo 17 Dlgs n. 241/1997 disciplina, testualmente, i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Nello specifico, al comma 2, elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi, altresì, una previsione di chiusura del sistema che stabilisce che “il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: … h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con i Ministri competenti per settore”.
La norma in parola, dunque, nel disciplinare la cd. “compensazione orizzontale”, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.
In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
– è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 Dlgs n. 241/1997
– è prevista da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2
– è prevista espressamente da una norma di rango primario o secondaria/attuativa, con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 citato
allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.
Tra l’altro – spiega l’Agenzia – quando la riscossione di un’entrata avviene tramite la sezione “accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24 (cfr. risposte nn. 1/2020 e 406/2022).
Peraltro, versare i debiti della sezione “accise” utilizzando in compensazione i crediti esposti in altre sezioni del modello F24, configura sempre una compensazione orizzontale, soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall’articolo 34 legge n. 388/2000 – attualmente pari a 2 milioni di euro, per effetto, da ultimo, della previsione di cui all’articolo 1, comma 72 legge n. 234/2021 – a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite, come accade per i crediti oggetto di interpello.
In definitiva, la società istante può compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 Dl n. 34/2020, acquisiti a mezzo di “cessione del credito”, con tutte le entrate oggetto dell’interpello in esame, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 Dlgs n. 241/1997.
fonte fiscooggi.it