Se l’irregolarità consiste in un versamento tardivo o emesso, il problema è semplice: basta avvalersi della procedura di ravvedimento operoso, di cui all’art. 18 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, a condizione che:
la violazione non sia già stata constatata e comunque non sano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;
il contribuente, spontaneamente, deve eseguire il pagamento dell’imposta, degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (per l’anno 2022 applicando il tasso dell’1,25%, per l’anno 2021 dello 0,01%, ecc.) e della sanzione ridotta a 1/10 del minimo a un massimo di 1/6 in relazione al ritardo dell’adempimento come previsto dal comma 1.
La dichiarazione annuale entro 90 giorni dalla scadenza
La correzione degli errori che non sono rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale della dichiarazione può avvenire entro 90 giorni dalla scadenza considerando non l’art. 1 ma l’art. 18 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, che ha per oggetto le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di carattere formale che non comportano l’infedeltà della dichiarazione. La sanzione di 250 euro è ridotta a 1/9 del minimo pari a 27.78 euro. Rimane ferma la necessità di regolarizzare l’omesso versamento (circolare 12.10.2016, n. 42/E, punto 2.2.1).
Se gli errori possono essere rilevati in base al controllo automatizzato o formale va considerata la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, cioè la sanzione:
1)di 1/15 per ogni giorno di ritardo entro i 15 giorni dalla scadenza, che è riducibile allo 0,01% giornaliero, il c.d. “ravvedimento operoso sprint”;
2)di 1/10 per ogni giorno di ritardo fino a 30 giorni, riducibile all’1,5%;
3)a 1/7 se il ritardo è superiore a 30 giorni ma non a 90 giorni, cioè al 2,22%;
4) a 1/8 se il ritardo è contenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo cioè al 3,75%, ovvero il maggiore importo previsto per il maggiore ritardo.
Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, gli errori che non sono riscontrabili in base al controllo automatizzato o formale rilevano come “violazione di infedele dichiarazione” per la quale la sanzione irrogabile va dal minimo del 90% al massimo del 180% della maggiore imposta dovuta o del credito utilizzato.
Il contribuente sana l’irregolarità presentando una dichiarazione integrativa ponendo rimedio all’infrazione versando, “oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale-assorbente delle altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella per l’omesso versamento- avvalendosi, eventualmente, del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste dall’art. 13 del d.lgs. n, 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Va da sé che tale sanzione trova applicazione solo con riferimento a quelle violazioni costituenti, sin dall’origine, in una irregolarità dichiarativa, ai sensi del citato art. 8, rimangono sanzionabili in forza della relativa disposizione” (circolare 12.10.2016, n. 42/E, punto 3.1.1), ad esempio i dati incompleti o inesatti relativi al contribuente.
Ad esempio, se l’integrazione IRES per l’anno 2020 per maggior reddito di 10.000 euro è fatta in ritardo il 30.6.2022, la regolarizzazione comporta il pagamento di:
– IRES: 2.400 euro;
– interessi legali dal 1°.7.2021 al 30.6.2022:15 euro;
– sanzione ridotta 2.400×90%x1/8= 270 euro,
Se la regolarizzazione viene fatta dopo che è decorso il termine di versamento del secondo acconto e se l’integrazione comporta una maggiore imposta che esplica la determinazione per gli acconti dovuti per l’anno successivo in misura superiore a quella che effettivamente era dovuta, non può essere irrogata la sanzione per carente versamento del secondo acconto.
Se il ravvedimento operoso si perfeziona prima di tale scadenza “il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto sia versata la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata. Come chiarito con la circolare n. 23/E del 9.6.2015, infatti, la fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare” (circolare 12.10.2016, n. 42/E).
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