È ancora possibile usufruire di sconti significativi se si compra un’auto poco inquinante. Il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2022 ha, infatti, rifinanziato il fondo ecobonus, a cui devono fare riferimento i rivenditori per riconoscere il contributo statale sotto forma di riduzione del prezzo d’acquisto (articolo 7, Dl n. 146/2021). Gli incentivi vanno prenotati collegandosi all’apposita piattaforma ecobonus gestita dal ministero dello Sviluppo economico, dove, in materia, è anche possibile consultare una nutrita serie di faq suddivise in sezioni: registrazione, veicoli, agevolazioni e risorse disponibili, acquirenti, contributi e modalità di accesso, veicoli M1 usati.
Ammonta a complessivi 100 milioni di euro il nuovo flusso di risorse immesse nel “Fondo automotive”, istituito dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1041, legge n. 145/2018) per favorire e incoraggiare il ricambio del parco auto circolante in Italia attraverso l’erogazione di contributi a quanti scelgono di acquistare, anche in leasing, veicoli nuovi non inquinanti o, comunque, con ridotte emissioni di anidride carbonica (si considerano nuovi i veicoli la cui prima immatricolazione è in capo all’acquirente inserito nella procedura di prenotazione del contributo). Rifinanziata anche l’agevolazione per l’usato di categoria non inferiore a Euro 6, purché in presenza di rottamazione di un modello ultradecennale; è premiato, però, soltanto l’acquisto, non anche la locazione finanziaria.
Le risorse sono ripartite tra quattro diverse tipologie di veicoli, con una quota molto consistente – il 65% dell’intero plafond – destinata alle auto più pulite, cioè le elettriche e le ibride plug-in.
Auto con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/Km (articolo 1, comma 1031, legge n. 145/2018)
Rappresentano, con l’assegnazione di 65 milioni di euro, la categoria più incentivata. L’importo del contributo, che spetta soltanto se il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice è inferiore a 50mila euro Iva esclusa, varia in funzione dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (fino a 20 g/Km ovvero da 21 a 60) e della presenza o meno di contestuale rottamazione di un veicolo appartenente alla stessa categoria M1, omologato in classe Euro 0, 1, 2, 3 o 4 e intestato da almeno dodici mesi allo stesso intestatario della nuova auto o a uno dei familiari conviventi:
– per le auto fino a 20 g/Km, 6.000 euro se c’è rottamazione, 4.000 euro senza rottamazione
– per le auto da 21 a 60 g/Km, 2.500 euro se c’è rottamazione, 1.500 euro senza rottamazione.
Ai veicoli commerciali di categoria N1 (autocarri e furgoni) e agli autoveicoli speciali di categoria M1 (camper, furgono blindati, ambulanze, autofunebri, veicoli con accesso per sedie a rotelle) sono stati attribuiti 20 milioni di euro, con il 75%, cioè 15 milioni, riservato ai veicoli esclusivamente elettrici. In bonus, variabile da 800 a 8.000 euro, è commisurato alla massa totale a terra del veicolo, alla sua tipologia di alimentazione e alla presenza o meno di contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello nuovo, appartenente a una classe Euro fino alla quarta e intestato da almeno dodici mesi allo stesso intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi:
-per i veicoli fino a 1,999 tonnellate di massa totale a terra
se c’è rottamazione, 4.000 euro (elettrici), 2.000 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 1.200 euro (altre alimentazioni)
se non c’è rottamazione, 3.200 euro (elettrici), 1.200 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 800 euro (altre alimentazioni)
– per i veicoli con massa totale a terra compresa tra 2 e 3,299 tonnellate se c’è rottamazione, 5.600 euro (elettrici), 2.800 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 2.000 euro (altre alimentazioni); se non c’è rottamazione, 4.800 euro (elettrici), 2.000 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 1.200 euro (altre alimentazioni);
– per i veicoli con massa totale a terra compresa tra 3,3 e 3,5 tonnellate: se c’è rottamazione, 8.000 euro (elettrici), 4.400 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 3.200 euro (altre alimentazioni), se non c’è rottamazione, 6.400 euro (elettrici), 2.800 euro (ibridi o alimentazione alternativa), 2.000 euro (altre alimentazioni).
Dieci milioni di euro sono destinati agli autoveicoli di categoria M1 un po’ più inquinanti di quelli del primo gruppo, con emissioni di anidride carbonica superiore a 60 e fino a 135 grammi per chilometro; vi rientrano i modelli ibridi “semplici” e una folta schiera dei modelli tradizionali con alimentazione a benzina o gasolio. Deve trattarsi di veicolo omologato in una classe non inferiore a Euro 6, con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell’Iva. Il riconoscimento del bonus, nella misura unica di 1.500 euro, è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e immatricolato anteriormente al 1° gennaio 2011 nonché alla circostanza che il venditore pratichi uno sconto di almeno 2.000 euro.
L’ultima quota dei finanziamenti (cinque milioni di euro) incoraggia l’acquisto, da parte delle persone fisiche, di autoveicoli di categoria M1 usati, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di CO2 fino a 160 g/Km e per i quali non siano stati già fruiti incentivi statali al momento della prima immatricolazione; è inoltre richiesto che il prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superi i 25.000 euro. Il contributo spetta solo se, contestualmente, si rottama un veicolo della stessa categoria immatricolato prima del 2011 o che supera i dieci anni di immatricolazione nel periodo di vigenza dell’agevolazione e del quale l’acquirente o un suo familiare convivente sono proprietari o intestatari da almeno dodici mesi. Lo “sconto” varia in base al livello di emissioni di anidride carbonica:
– 2.000 euro per le auto fino a 60 g/Km
– 1.000 euro per la fascia 61-90 g/Km
– 750 euro per la fascia 91-160 g/Km.
Per il riconoscimento del contributo, è necessaria l’adesione del venditore, che, praticato lo sconto all’acquirente del veicolo, recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997). Il relativo modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (vedi “Un codice inedito e uno ridenominato per gli ecobonus dedicati ai veicoli”).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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